Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

La soluzione giuridica corretta consiste nel far sì che le persone abbiano sempre la facoltà di far adeguare la grafia del proprio nome attraverso una dichiarazione perso- nale ed esplicita all’ufficio dello stato civile. A tal proposito si presume che con l’intro- duzione del nuovo set di caratteri, un numero elevato di persone richiederà a medio termine l’adattamento della propria iscrizione nel registro dello stato civile. Per garan- tire una procedura unica in tutta la Svizzera è necessario disciplinare i dettagli

nell’OSC e intervenire in particolare per quanto riguarda le formalità necessarie per l’adattamento della grafia dei nomi, le competenze, gli effetti per la persona interes- sata o eventualmente su terzi, l’adattamento della grafia del nome dei minorenni, gli effetti sui documenti dello stato civile nonché gli emolumenti.

Partendo da queste riflessioni il Consiglio federale propone una procedura che con- sente un aggiornamento della grafia dei nomi attraverso una dichiarazione all’ufficio dello stato civile da parte della persona interessata. Per ogni persona che vuole ade- guare la grafia del proprio nome è necessaria una propria dichiarazione. Lo stesso vale per i minorenni, la cui dichiarazione può essere presentata dai rappresentanti le- gali, fermo restando che (conformemente alla regola dell’art. 270b CC) se al mo- mento della dichiarazione il minorenne ha già compiuto 12 anni è necessario il suo consenso. Gli effetti di un tale aggiornamento non sono retroattivi, bensì – come nel caso di un cambiamento del nome e nel caso della possibilità introdotta con la revi- sione del 2012 di riprendere il nome da celibe o nubile attraverso una semplice di- chiarazione (risp. art. 30, 119 CC) – valgono soltanto per il futuro.

Con la prevista dichiarazione presso l’ufficio dello stato civile, si dispone di una proce- dura più affidabile, trasparente e plausibile che soddisfa anche i requisiti della cer- tezza del diritto e della sicurezza dei dati. Il diritto di presentare una tale dichiarazione è a disposizione delle persone interessate a tempo indeterminato. Per proteggere gli uffici dello stato civile da un sovraccarico, che potrebbe presentarsi in seguito all’intro- duzione simultanea di Infostar NG e della nuova dichiarazione, quest’ultima potrà es- sere presentata indipendentemente da un fatto di stato civile da documentare solo sei mesi dopo la messa in esercizio di Infostar NG.

2.1.2 Requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 AP-

OSC)

2.1.2.1 Incarico

Il 2 marzo 2022 il Consiglio nazionale ha adottato con 110 voti contro 80 e 0 asten- sioni il postulato «Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi», depositato il 4 marzo 2020 dalla consigliera nazionale Marionna Schlatter.

Il postulato incarica il Consiglio federale «di esaminare se occorra mantenere nell’or- dinanza sullo stato civile (OSC) il requisito della cittadinanza svizzera per l’esercizio della professione di ufficiale dello stato civile». Nel suo parere del 13 maggio 2020 il Consiglio federale si è detto contrario all’abrogazione del requisito della cittadinanza; gli accertamenti giuridici effettuati hanno tuttavia mostrato che il requisito non può es- sere mantenuto nell’ordinanza e quindi l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC è da abrogare. Pertanto va discusso unicamente se integrare il requisito nel CC o se abro- garlo.