Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Revisione OSC – Rapporto esplicativo
2.1.3 Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26
cpv. 2 e 3 AP-OSC)
In passato sono più volte emersi dubbi sulla denominazione nel registro di determinati Stati e regioni d’importanza internazionale geograficamente delimitate e sull’assegna- zione di un determinato luogo a un determinato Stato se l’assegnazione è contro- versa, ad esempio in caso di occupazione da parte di un altro Stato o di secessione. Completando l’articolo 26 OSC s’intende garantire una documentazione di questi casi uniforme e conforme con le posizioni della Svizzera nel diritto internazionale.Modifica amministrativa dei dati dello stato civile (art. 29 cpv. 2 e 3, 30, 45 cpv. 2 AP-OSC)
2.1.4.1 Rettifica attuale dei dati dello stato civile
Nonostante l’attenzione con cui sono registrati i dati in materia di stato civile, continua a essere necessario correggere dati attestati. Tuttavia occorre distinguere tra la rettifi- cazione da parte del giudice (art. 42 CC) e quella da parte delle autorità dello stato ci- vile (art. 43 CC in combinato disposto con l’art. 29 OSC, la cosiddetta modifica ammi- nistrativa). Le disposizioni dell’OSC si limitano a disciplinare la modifica amministra- tiva, applicata solo quando l’errore dipende da sbaglio o disattenzioni manifesti (art. 43 CC).
Secondo il diritto vigente, al momento dell’iscrizione di una persona (rilevamento re- troattivo dal registro delle famiglie, se si tratta di un errore di trascrizione, e registra- zione di stranieri) gli uffici dello stato civile correggono gli errori senza coinvolgere le autorità di vigilanza se non è stata documentato nessun ulteriore fatto di stato civile; in tutti gli altri casi la modifica può avvenire solo su decisione delle autorità di vigi- lanza.
La procedura di rettifica dei dati dello stato civile si svolge oggi secondo le modalità definite all’epoca dei registri cartacei: al centro del procedimento vi è il luogo in cui si trova fisicamente il registro cartaceo. Anche la definizione della procedura necessaria avviene tramite canali tradizionali, al di fuori di Infostar, quindi per e-mail, telefono o posta. Se sono interessati più Cantoni, occorre coinvolgere le rispettive autorità di vi- gilanza, il che implica un aumento del flusso di informazioni e un elevato lavoro di coordinamento.
2.1.4.2 Adattamento della procedura di rettifica dei dati dello stato civile
La procedura illustrata non è più attuale; in particolare, il potenziale generato da una banca dati di persone è poco sfruttato. Inoltre nel quadro della modifica amministra- tiva si presenta di solito solo un singolo errore di documentazione che, a seconda dei casi, può riprodursi nei diversi registri specifici e nel registro delle famiglie nonché ne- gli stati civili di varie persone. In linea di principio, i dati attestati in modo errato de- vono essere corretti fino alla fonte dell’errore e in tutti le operazioni che ne sono inte- ressate. Pertanto, sotto il profilo materiale, la decisione di correggere i dati errati non comporta un esame materiale degli altri dati dello stato civile toccati, bensì soltanto un loro adeguamento tecnico. Pertanto anche a livello intercantonale è necessario che la prova materiale e l’emanazione della decisione di modifica siano di compe- tenza di un solo Cantone o della relativa autorità di vigilanza. L’introduzione di Info- star NG è inoltre l’occasione per alleggerire e semplificare dal punto di vista tecnico la procedura di modifica dei dati nel registro dello stato civile; l’obiettivo è evitare l’uso di supporti diversi e svolgere elettronicamente tutte le attività con Infostar NG. Un ulte- riore obiettivo consiste infine nel modificare singolarmente i dati personali errati e non