Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Revisione OSC – Rapporto esplicativo
prescindere da quest’ultimo con un appuntamento distinto (OESC, allegato 1 n. II 4.3).
L’ammontare dell’emolumento qui proposto si basa sulla considerazione che l’onere lavorativo da parte dell’ufficio dello stato civile è di circa mezz’ora e la tariffa generale dell’OESC per mezz’ora è di 75 franchi. Si tratta anche della tariffa abituale per il rice- vimento di una dichiarazione e l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro. Questa ta- riffa comprende l’organizzazione dell’appuntamento, il ricevimento della dichiarazione (incl. consulenza, verifica delle generalità, ecc.) e il conseguente trattamento nel regi- stro dello stato civile informatizzato.
Se i coniugi richiedono insieme il medesimo adattamento del cognome coniugale,
l’emolumento va riscosso soltanto una volta – nonostante le due dichiarazioni formali
– in quanto è organizzato un solo appuntamento e la procedura avviene per entrambi nello stesso momento. Anche la dichiarazione per i figli minorenni non è soggetta a emolumento, se ricevuta insieme alla dichiarazione dei genitori.
Per cambiare il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età, è ne- cessario che quest’ultimo approvi la dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori (art. 99f cpv. 4 AP-OSC). Così come nel diritto vigente, la richiesta del consenso non è soggetta a emolumento, indipendentemente dal fatto che essa abbia luogo separatamente o insieme alla richiesta di uno o entrambi i genitori.
Conformemente alle regole generali del sistema di emolumenti in materia di stato ci- vile e di documenti d’identità, gli emolumenti per il rilascio di nuovi atti dello stato ci- vile o nuovi documenti vengono fatturati in tutti i casi.
3.1.2 Requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 AP-
OSC)
Abrogando l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC si abolisce il requisito della cittadi- nanza svizzera per gli ufficiali dello stato civile. Il Consiglio federale non intravede al- cun margine di manovra, poiché, come illustrato, un siffatto disciplinamento andrebbe inserito in una legge in senso formale. I partecipanti alla consultazione sono invitati a esprimere un parere su una pertinente revisione del CC per sancire il requisito della cittadinanza svizzera a livello di legge.
Occorre inoltre chiedersi se, dopo l’abrogazione dell’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC, i Cantoni saranno ancora liberi di chiedere il requisito della cittadinanza sviz- zera ai loro ufficiali dello stato civile in virtù dell’articolo 4 capoverso 6 OSC e indipen- dentemente dal disciplinamento nel diritto federale. Poiché il Consiglio federale ritiene che in futuro sia necessario che esso stesso disciplini i requisiti per gli ufficiali dello stato civile a livello nazionale e in via definitiva nell’OSC, occorre abrogare anche l’ar- ticolo 4 capoverso 6. In futuro i Cantoni non potranno imporre agli ufficiali dello stato civile ulteriori condizioni personali o professionali al di fuori dell’OSC, eccetto i requi- siti generali che un Cantone applica ai propri impiegati e non solo agli ufficiali dello stato civile.