Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Revisione OSC – Rapporto esplicativo
2.1.2.2 Contesto
Secondo il diritto vigente per esercitare la funzione di ufficiale dello stato civile è ri- chiesta la cittadinanza svizzera (art. 4 cpv. 3 lett. a OSC); anche le versioni prece- denti dell’OSC contenevano una prescrizione di questo tipo.
Il requisito si rifà alla regola usuale del passato per esercitare l’attività di funzionario. Tuttavia, in seguito alla ratifica degli accordi bilaterali con l’UE e all’approvazione del divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione (art. 8 Cost.7), la situazione si è fortemente relativizzata da questo punto di vista: oggi a livello federale la cittadinanza svizzera è richiesta soltanto per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale (art. 23 cpv.1 OPers8). Anche a livello cantonale si rinuncia al requisito della cittadi- nanza svizzera dei dipendenti9, salvo alcune eccezioni in particolare nel campo della sicurezza.
Il carattere storico del requisito della cittadinanza emerge anche dalla crescente libe- ralizzazione negli ultimi anni di diverse attività sovrane, per il cui esercizio era prece- dentemente richiesta la cittadinanza svizzera.
− Di interesse nel presente contesto sono i requisiti per i notai, in quanto esercitano
la funzione sovrana di pubblici ufficiali così come gli ufficiali dello stato civile10. Ne emerge che la maggioranza dei Cantoni continua a richiedere la cittadinanza sviz- zera11, altri vi hanno rinunciato12.
− Invece, per l’esercizio della professione di agente di polizia oggi è richiesta la citta-
dinanza svizzera solo in casi eccezionali13, nonostante anche la polizia eserciti una funzione sovrana.
− Lo stesso vale per la professione di avvocato: il diritto federale non prevede alcun
divieto di esercizio per gli stranieri che soddisfano i requisiti fondamentali, perso- nali e formativi14.
− Sono infine da menzionare le cariche politiche che presuppongono il diritto di eleg-
gibilità, legato nella maggioranza dei casi alla cittadinanza svizzera (cfr. a livello
7 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
8 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3).
9 Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Volume III: L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2018, pag. 579.
10 DTF 133 I 259, consid. 2.2; 128 I 280, consid. 3; Favre, La délégation d’activités non économiques ou «à caractère ministériel», in: Favre/Martenet/Poltier (a c. di), La délégation d’activités étatiques au secteur privé, 2016, pag. 164.
11 P. es. AG, BL, GE, NE, SO, TI e VD.
12 P. es BE, BS, GR e ZG.
13 La cittadinanza svizzera è richiesta nei Cantoni BE, LU, FR, SO, UR, VD e ZG (possibili eccezioni); non è richiesta nei Cantoni BS e NE.
14 Prima dell’entrata in vigore della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), il Tribunale federale aveva già vietato ai Cantoni di prevedere nella loro legislazione un divieto per gli stranieri di esercitare la professione di avvocato, in quanto ciò avrebbe significato un’ingerenza inammissibile nella libertà economica, DTF 119 Ia 35, consid. 2; DTF 123 I 19, consid. 2.a.