Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

In seguito agli adattamenti proposti, è presumibile una riduzione dell’onere comples- sivo per le autorità coinvolte, in particolare in vista di un coordinamento e dell’ampia soppressione della necessità di cancellazione e successiva ricostituzione.

2.1.5 Doppia maternità della coniuge della madre biologica – dimostrazione della procedura

secondo la LPAM17 (art. 35 cpv. 6 e 6bisAP-OSC)

In occasione dei lavori di attuazione dell’articolo 255a CC è emerso che il disciplina- mento dell’articolo 35 capoverso 6 OSC è troppo restrittivo; è opportuno rivedere nuo- vamente la disposizione al fine di garantire un corretto funzionamento delle procedure pratiche ed evitare incomprensioni.

2.1.6 Comunicazione all’APMA (art. 50 cpv. 1 lett. abisAP-OSC)

Se la madre è sposata con una donna si applica l’articolo 255a CC, secondo cui la coniuge della madre è considerata una seconda madre se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi conformemente alla LPAM. A tal fine i genitori devono presentare la corrispondente prova all’ufficio dello stato civile (cfr. art. 35 cpv. 6bis AP-OSC), altrimenti la maternità rimane soltanto alla madre biologica. Inoltre vi è la possibilità che il padre riconosca il figlio in base alle regole generali.

Se entrambi i casi non si verificano, affinché possa essere stabilita una seconda geni- torialità giuridica per il figlio è necessario informare l’APMA delle circostanze della na- scita attraverso la presentazione di una conferma del medico conformemente all’arti- colo 35 capoverso 6bisAP-OSC oppure mediante un’azione di riconoscimento o di pa- ternità da parte del padre genetico. L’articolo 50 capoverso 1 OSC è da completare in tal senso.

2.1.7 Diritto dell’UFSC di adottare disposizioni generali e concrete in merito ai dati documentati

(art. 88 AP-OSC)

In determinate circostanze può essere necessario adattare tutti i set di dati nel regi- stro dello stato civile elettronico; non si tratta di cambiare il contenuto materiale dei dati documentati ma di eseguire determinate correzioni formali. Attualmente tale ne- cessità potrebbe emergere se, nel trasferire i dati del registro dello stato civile dall’at- tuale banca dati Infostar 13 alla nuova banca dati Infostar NG, il formato dei dati fi- nora utilizzato comportasse delle difficoltà. In questo caso sarebbe logico eseguire un adattamento di tutti i dati attraverso un’unica decisione dell’UFSC. Anche in altri casi potrebbe essere necessario adottare una simile decisione. Un esempio recente la ri- determinazione del modo in cui documentare il momento della nascita o della morte a mezzanotte (ore 00:00/24:00)18. Anche l’adeguamento della denominazione degli Stati alle direttive vincolanti della Confederazione può rendere necessaria una tale decisione. Occorre precisare che si tratta di adattamenti puramente tecnici che hanno luogo in particolare per garantire un unico e corretto formato dei dati. Tale decisione non ha ulteriori ripercussioni sui dati delle persone interessate.

Soddisfatte tali condizioni, l’UFSC dovrebbe emanare la relativa decisione. Trattan- dosi di dati documentati, tale adattamento dovrebbe fondarsi su una decisione, la cui base deve essere creata nell’OSC. Poiché l’UFSC è un’autorità dello stato civile ai

17 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (RS 810.11).

18 Cfr. la comunicazione ufficiale UFSC n. 140.19 del 1° novembre 2022 «Documentazione del momento della nascita e della morte».