Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione dell’ordinanza sullo stato civile e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

stabilire nell’articolo 45 capoverso 2 OSC che i dati dello stato civile non aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC) possono essere divulgati soltanto con l’autorizzazione dell’autorità di vigi- lanza191. Vari partecipanti chiedono inoltre di integrare l’articolo 46 capoverso 1 OSC con una nuova lettera d, secondo cui l’autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione anche se i dati dello stato civile non sono aggiornati e un aggiornamento è possibile in tempi ragio- nevoli192.

4.5 Doppia maternità della coniuge della madre biologica – dimostrazione della procedura secondo la legge sulla medicina della procreazione (LPAM193; art. 35 cpv. 6 e 6bis AP-OSC)

Tredici Cantoni194, un partito195 e 5 organizzazioni196 approvano espressamente la precisa- zione proposta in relazione all’obbligo, per le coppie lesbiche coniugate, di presentare una conferma separata da parte del medico curante che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM. In un Cantone197 è già prevista una procedura simile. Due Cantoni198 sottolineano che questo obbligo scritto di conferma permette la corretta tenuta dei registri. Un’organizzazione199 reputa che l’adeguamento proposto sia opportuno soltanto per le coppie composte da due donne cisessuali. Deplora che, nel contesto dell’istituzione della maternità di entrambe le donne, l’avamprogetto non abbia considerato il rapporto tra donne cisessuali e transessuali. Vi è il rischio che tra una donna transessuale e il figlio non sia isti- tuito alcun rapporto di filiazione alla nascita in caso di mancato ricorso alla medicina della procreazione. Questa organizzazione chiede di rinunciare alla conferma secondo l’articolo 35 capoverso 6bisAP-OSC se le madri hanno concepito il figlio senza ricorrere alla medicina della procreazione200.

Per motivi di semplificazione, 7 Cantoni201 e 2 organizzazioni202 propongono di ottenere la conferma tramite il registro dei donatori di spermatozoi. In base all’articolo 25 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 24 capoverso 3 LPAM, dopo la nascita di un bambino con- cepito mediante dono di spermatozoi il medico curante deve in ogni caso trasmettere

all’UFSC i dati della madre. È più opportuno che l’ufficio dello stato civile responsabile della documentazione accerti direttamente presso l’UFSC la correttezza di questi dati e, una volta effettuata la documentazione, trasmetta automaticamente all’UFSC una comunicazione di na- scita per l’iscrizione nel registro dei donatori di spermatozoi. In tal modo è garantito che il re- gistro dei donatori di sperma contenga tutti i dati necessari e che l’articolo 255a CC sia appli- cato correttamente.

191 AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 1), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, SZ (pag. 2), ZG (pag. 1), ZH (pag. 3), CSC (S, 2), ASSC (pag. 2).

192 AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 1), GE (pag. 2 allegato), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, SH (pag. 2 seg.), SZ (pag. 3), ZH (pag. 4), CSC (pag. 2), ASSC (pag. 2).

193 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (RS 810.11).

194 AR (pag. 1), BL (pag. 2), FR (pag. 2), GE (pag. 2 allegato), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, SZ (pag. 2), VD (pag. 1), VS (pag. 1), ZG (pag. 1), ZH (pag. 2).

195 PES (pag. 1).

196 Famiglie arcobaleno (pag. 2), CSC (pag. 2), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (pag. 5), LOS (pag. 2), ASSC (pag. 2).

197 GE (pag. 2 allegato).

198 FR (pag. 2), GE (pag. 2 allegato).

199 TGNS (pag. 1).

200 TGNS (pag. 2).

201 AG (pag. 2), BL (pag. 2), SG (pag. 1 allegato), SH (pag. 2), SZ (pag. 2), TI (pag. 4), ZH (pag. 2).

202 CSC (pag. 2), ASSC (pag. 2).