Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione dell’ordinanza sullo stato civile e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

ritiene che nominare ufficiali dello stato civile stranieri in base al loro retroterra culturale o alle loro competenze linguistiche sia di ostacolo all’integrazione. Un Cantone148 fa notare che già oggi è possibile assumere persone naturalizzate con passato migratorio. Il partito citato af- ferma che la soppressione di questo requisito è giuridicamente, politicamente e socialmente incomprensibile149. Un Cantone150 non vede alcuna contraddizione con il fatto che altri colla- boratori con compiti sovrani, come quelli dell’autorità cantonale di vigilanza, non debbano avere la cittadinanza svizzera, in quanto svolgono mansioni diverse da quelle degli ufficiali dello stato civile. I collaboratori della sua autorità cantonale di vigilanza devono peraltro avere la cittadinanza svizzera. Un Cantone151 osserva che i problemi nel reperire nuove leve non sono dovuti al requisito della cittadinanza, bensì al fatto che si tratta di una professione poco nota, per cui propone di integrarla meglio nella formazione. Un Cantone152 suggerisce di retri- buire meglio gli ufficiali dello stato civile, invece di ampliare il bacino di selezione. Un altro Cantone153 raccomanda di rivedere i criteri di concessione dell’attestato federale, visto l’ele- vato tasso di bocciature. Un Cantone ritiene importante che gli ufficiali dello stato civile pos- sano partecipare alla vita civica e votare su temi in materia di stato civile154. Un Cantone fa notare che, qualora sia mantenuto il requisito della cittadinanza, la disposizione dell’OSC va abrogata soltanto dopo l’entrata in vigore di una pertinente disposizione nel Codice civile, per evitare che ufficiali dello stato civile stranieri siano nel frattempo assunti e poi licenziati155. Un Cantone chiede una discussione democratica sull’adeguamento della legge prima di abro- gare la disposizione dell’ordinanza156.

Due altri Cantoni e un’organizzazione, pur approvando l’intento alla base dell’abrogazione, esprimono critiche in merito a singoli punti. Un Cantone in linea di massima favorevole157, un Cantone contrario158 e un’organizzazione favorevole alla proposta quale soluzione interme- dia159 auspicano che l’ordinanza sia adeguata limitando la professione a persone con il per- messo C o a stranieri della terza generazione, in modo da assumere soltanto persone da molti anni in Svizzera che hanno familiarità con il sistema giuridico e la cultura svizzeri. Un altro Cantone160, in linea di massima favorevole, raccomanda di assicurarsi che l’abrogazione di questo requisito non ponga problemi di sicurezza, alla luce dell’attuale situazione geopoli- tica mondiale.

4.3 Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26 cpv. 2 e 3 AP-OSC)

Nove Cantoni161 e 2 organizzazioni162 fanno notare che le liste menzionate nella nota a piè di pagina nell’avamprogetto dell’OSC e nel rapporto esplicativo sulla revisione dell’OSC non

148 TI (pag. 2).

149 UDC (pag. 1).

150 TI (pag. 2).

151 GE (pag. 1 allegato).

152 TI (pag. 2).

153 GL (pag. 1).

154 GE (pag. 1 allegato).

155 AG (pag. 1).

156 FR (pag. 2).

157 ZG (pag. 1 seg.).

158 TI (pag. 3).

159 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (pag. 5).

160 SH (pag. 1).

161 AG (pag. 1), AR (pag. 1), BL (pag. 1 seg.), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, SH (pag. 2), ZG (pag. 1).

162 CSC (pag. 1), ASSC (pag. 2).