Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 24 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione dell’ordinanza sullo stato civile e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Un Cantone229 respinge espressamente questa disposizione, temendo che il trasferimento di competenze tra i Cantoni sposti il problema senza tuttavia risolverlo.

Infine, 3 Cantoni230 propongono di trasformare l’articolo 88a AP-OSC in un articolo 88b, dato che il vecchio articolo 88 è stato abrogato.

4.9 Abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e AP-OSC)

Alcuni partecipanti231 approvano espressamente l’abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU, che rappresenta un’agevolazione amministrativa232. Un parte- cipante osserva che nell’attuare la registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU sono state in- contrate importanti difficoltà tecniche233. Tuttavia, l’abolizione dell’obbligo della registrazione è al momento opportuna soltanto nei Cantoni che hanno introdotto la firma elettronica234. Per coerenza, la Confederazione dovrebbe entro tempi ragionevoli mettere a disposizione di tutti i servizi statali un software unico e intuitivo per il rilascio di atti elettronici235.

Un Cantone236 non riesce invece a comprendere perché l’obbligo della registrazione sia abo- lito per lo stato civile quando il medesimo ufficio federale ha respinto le proposte del registro di commercio volte ad abrogare lo stesso obbligo per l’archiviazione dei documenti. Si chiede pure se le registrazioni già effettuate possano essere cancellate.

4.10 Ulteriori modifiche redazionali

Un Cantone237 si chiede se la dichiarazione prevista nel nuovo articolo 99f AP-OSC non debba figurare tra le diverse norme elencate nell’articolo 5 capoverso 1 lettera e OSC. Pro- pone inoltre di adeguare anche l’allegato 3 dell’OESC di modo che preveda la ricezione di questa dichiarazione da una rappresentanza svizzera all’estero.

5 Altre proposte di revisione

Alcuni partecipanti238 propongono di modificare l’articolo 12 capoverso 3 OSC ritenendo che l’autentificazione delle firme nella dichiarazione concernente il cognome prima della celebra- zione del matrimonio, introdotta il 1° gennaio 2023, sia inutile e vada abolita per ragioni di effi- cienza. Vari partecipanti239 chiedono inoltre di adeguare l’articolo 92a OSC. L’accesso agli ar- chivi conformemente all’articolo 6a in combinato disposto con l’articolo 92a OSC non deve più essere concesso a determinate date, ma per periodi (100 anni, 70 anni, ecc.). Ritengono che questa modifica permetta inoltre di tenere meglio conto del tempo trascorso dalla data di adozione della disposizione e faciliti agli uffici dello stato civile la delimitazione dei registri dello stato civile nonché la loro pubblicazione.

229 FR (pag. 3).

230 AG (pag. 3), SZ (pag. 3), ZH (pag. 3).

231 FR (pag. 3), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (pag. 6), USAM (pag. 1).

232 USAM (pag. 1).

233 Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (pag. 6).

234 FR (pag. 3).

235 AG (pag. 3), Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter (pag. 6).

236 SG (pag. 2 allegato).

237 TI (pag. 3).

238 AG (pag. 5), AR (pag. 1), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, ZG (pag. 1), CSC (pag. 4), ASSC (pag. 5).

239 AG (pag. 5), AR (pag. 1), GR, JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 2), OW, ZG (pag. 1), CSC (pag. 4).