Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Articolo 2a capoverso 1 e articolo 2b capoverso 1

I Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, VD, VS e ZH e l’ACCS non sono d’accordo con le nuove regole e propongono un divieto generale dell’impiego del cadmio e del piombo negli oggetti che vengono a contatto con la pelle, o almeno che non vengano modificate le regole attuali. Questo perché un divieto limitato alle parti a contatto con la pelle riduce il livello di protezione e non tiene conto del fatto che i gioielli contenenti piombo o cadmio possono anche essere ingeriti. Inoltre, la superficie protettiva può consumarsi con l’uso e quindi i metalli pesanti possono venire a contatto con la pelle e costituire un rischio per la salute. Infine, i partecipanti alla consultazione non accettano la motivazione secondo cui il diritto svizzero in materia di derrate alimentari non può regolamentare aspetti ambientali, e menzionano che l’ODerr si fonda anche sull’articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), secondo cui possono essere emanate prescrizioni sulle sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente.

Anche il Cantone TG propone di mantenere invariata l’attuale normativa sostenendo che la superficie protettiva può consumarsi con l’uso e quindi i metalli pesanti possono venire a contatto con la pelle e costituire un pericolo per la salute.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC respingono altresì le nuove regole e propongono un divieto generale dell’impiego del cadmio e del piombo negli oggetti che vengono a contatto con la pelle, o almeno che non vengano modificate le regole attuali. Deplorano che in questa materia si crei una discrepanza con il diritto europeo e disapprovano la precisazione che limita il divieto alle parti a contatto con la pelle. Non ci sarebbero inoltre prove concrete dell’utilità di questa differenziazione, tanto più che nei gioielli di piccole dimensioni non vengono quasi mai utilizzati due materiali diversi né si riesce a distinguere quali parti entrano in contatto con la pelle e quali no. Sostengono inoltre che la limitazione del divieto ridurrebbe il livello di protezione dal momento che alcune parti degli oggetti possono essere ingerite e la superficie protettiva può consumarsi con l’uso. Ritengono infine che la distinzione tra le parti a contatto e non a contatto con la pelle sia difficile da attuare.

Articolo 22 capoverso 2

I Cantoni AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD e VS, l’ACCS e le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC osservano che, con l’eliminazione del riferimento all’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), i prodotti in pelle che possono venire a contatto con la pelle umana non potranno più essere valutati secondo il diritto in materia di derrate alimentari, mentre invece dovrebbero rimanere soggetti a questo diritto, in particolare per quanto riguarda il cromo (VI), sostanza per la quale gli aspetti sanitari prevalgono su quelli ambientali. Il Cantone GE deplora che in Svizzera le regole della legislazione europea «REACH» sulle sostanze pericolose che possono venire a contatto con la pelle non rientrino nel diritto in materia di derrate alimentari, e sostiene che nei Cantoni in cui l’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici non è di competenza del chimico cantonale non è possibile applicare le disposizioni relative alle sostanze elencate nel regolamento REACH e quindi non è più possibile controllare aspetti particolarmente importanti per la tossicità umana.

I Cantoni AG, BS, SO e ZH sottolineano che molte sostanze rilevanti per la salute impiegate nei materiali tessili e nelle calzature sono regolamentate all’articolo 22 capoverso 1quatercon riferimento al regolamento (CE) n. 1907/2006 «REACH» e che tra queste sostanze rientra anche il cromo (VI). Tuttavia, proprio i prodotti in pelle che possono venire a contatto con la pelle umana sono esclusi da questo