Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine

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I Cantoni BL, BS, GE e SG, Fromarte, UPSC e SRF respingono la proposta. Sia per le difficoltà nel controllare l’esenzione fiscale delle aziende, sia per la disparità di trattamento tra il commercio al dettaglio e le organizzazioni che consegnano le eccedenze alimentari alla popolazione. Si sostiene inoltre che questa regolamentazione discrimini le persone allergiche in condizioni di ristrettezze finanziarie. Anche le organizzazioni di pubblica utilità devono essere in grado di fornire informazioni sugli ingredienti dei loro prodotti e di garantirne la tracciabilità.

Articolo 39 capoverso 2 lettera d

I pareri sull’introduzione dell’obbligo di indicare per iscritto l’origine del pane e dei prodotti di panetteria venduti sfusi sono molto diversi. USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, FSM, l’associazione Artisans Boulangers-Confiseurs du Canton de Genève, PCS, fial, ASR, Holstein Switzerland, SGP, swissherdbook, SwissOlio, SCFA, Association des centres collecteurs collectifs de Suisse, Cercle des Agriculteurs, swiss granum, SAB, SAV e Forum PMI (commissione extraparlamentare) accolgono con favore questa proposta. Si è sottolineato che per ottenere l’effetto richiesto dalla mozione 20.3910 la modifica deve essere attuata contestualmente a quella dell’articolo 15 dell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) sull’indicazione del Paese di produzione.

I Cantoni AG, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, VD, VS e ZH e le organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC e FPC sono d’accordo con la proposta, ma vorrebbero stralciare l’ultima frase sulla deroga per i prodotti che già recano un’indicazione ai sensi dell’articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi. Anche Prométerre accoglie con favore l’attuazione della suddetta mozione, però vorrebbe vietare di indicare una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria. La ZHAW ritiene che, nel caso dei sandwich, ci sia un trattamento diverso tra panini non confezionati e preconfezionati, per i quali non è necessario indicare la provenienza del pane. Infine, il Cantone GE si rammarica del fatto che quest’obbligo non sia stato esteso ad altri prodotti come la frutta o la verdura fresca venduta sfusa.

Gastrosuisse e Hotelleriesuisse respingono questa disposizione e sarebbero favorevoli se nella gastronomia l’informazione sul Paese di produzione del pane potesse essere fornita a voce, in modo analogo alla dichiarazione degli allergeni. SCA rifiuta del tutto la regolamentazione qui definita a causa della complessità dell’attuazione e dello scarso beneficio per i consumatori (l’essenza del pane non è solo il Paese di produzione, ma anche la provenienza degli ingredienti), così come USAM. IG DHS, Coop e FCM ritengono che questa modifica vada troppo oltre, soprattutto con la modifica dell’articolo 15 OID, che riguarda anche i prodotti preconfezionati e costituisce un ostacolo al commercio con l’UE. Propongono inoltre di inserire una deroga per tutto il pane e tutti prodotti di panetteria prodotti in Svizzera. Il Cantone BS respinge la modifica adducendo come motivo il fatto che la provenienza del pane non è più importante della provenienza di altri prodotti che vengono immessi sfusi sul mercato. Per Tavolino magico, l’associazione Incontro, ASW, ASG, USC e SMS le organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte che ridistribuiscono derrate alimentari dovrebbero essere esentate da quest’obbligo, in quanto è troppo complicato da attuare. Il kf è del parere che queste disposizioni siano superflue e basti informare oralmente i consumatori, come si fa attualmente. SRF vuole che, nel caso dei sandwich, si tenga conto del Paese in cui vengono prodotti, non del pane utilizzato per farli.

Articolo 49a

IG DHS, Coop, FCM, UPSC e Bell Schweiz AG fanno notare che si creerebbero ostacoli al commercio vista la mancanza di una base giuridica nell’UE e nelle catene di approvvigionamento internazionali. fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA adducono un’ulteriore argomentazione, ossia che la nuova regolamentazione, in questa forma, non sarebbe attuabile a causa di varie ambiguità insite nel testo giuridico e nel rapporto esplicativo. Emmi Schweiz AG fa notare che mancano soprattutto la definizione del termine «commercio intermedio», la definizione del campo di applicazione e indicazioni sulla concreta attuazione dell’obbligo (integrazione della dichiarazione di conformità secondo 5/22