Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine

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regolamento e rientrano pertanto nel diritto in materia di prodotti chimici. Perciò propongono di fissare nell’OCCU i requisiti per l’impiego del cromo (VI) in questi prodotti e di correggere di conseguenza l’articolo.

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Allegato 1

I Cantoni BL, GL, SG, VD e ZH, ACCS e le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FCP rilevano che l’allegato non è più aggiornato e propongono in particolare di adeguare la caratterizzazione della cañihua, dei semi di chia e del tubero di giglio. Emmi Schweiz AG, fial, sciencesindustries, SCFA e SwissOlio chiedono di stralciare i semi di chia da questa ordinanza e di inserire un riferimento all’autorizzazione da parte dell’UE. Fial, sciencesindustries, SCFA e SwissOlio fanno inoltre notare che nell’allegato manca la decisione di portata generale n. 301159 pubblicata nel FF 2343 del 12 ottobre 2021, la quale autorizza l’immissione sul mercato di semi tostati di Dipteryx alata Vogel («noce di Baru») come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale, e chiedono il suo inserimento nella lista.

Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione (OIgM)

Articolo 10 capoverso 3 lettera c

La proposta di aumentare da 45 a 90 minuti l’intervallo di tempo massimo fra l’abbattimento e l’eviscerazione (avvenuta) suscita reazioni diverse da parte dei Cantoni. I Cantoni AG, AR, GL, GR, LU, NE, SG, UR, VS e ZG respingono l’aumento generalizzato a 90 minuti e propongono un intervallo massimo di 60 minuti, principalmente per motivi di risorse. I Cantoni BE e BL vogliono invece mantenere il limite di 45 minuti attualmente in vigore, mentre i Cantoni AI, BS, JU, FR e ZH accettano la proposta di estensione a 90 minuti. GL, GR, LU, VS, UR e ZG chiedono una disposizione a parte riguardo all’intervallo tra l’abbattimento e eviscerazione (avvenuta) in caso di uccisione in azienda e al pascolo. AG, AR, BL, GL, LU, NE, SG, SO, UR e ZG chiedono che il limite di tempo non sia considerato tra i criteri per l’analisi microbiologica delle carni.

L’ASVC chiede che l’intervallo massimo tra l’abbattimento e l’eviscerazione (avvenuta) sia fissato a 60 minuti e non sia considerato tra i criteri per l’analisi microbiologica delle carni. Auspica inoltre una disposizione a parte per le uccisioni in azienda e al pascolo. ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, BIO Suisse, Demeter Svizzera, FiBL, Holstein Switzerland, KAGfreiland, IG für Hof- und Weidetötung, agroecology.science, SAV, Schweizer Bergheimat, PSA, ASAC, Tier im Recht, Verein Feldfreunde, Vier Pfoten e Zürcher Tierschutz si esprimono esplicitamente a favore dell’estensione a 90 minuti e puntualizzano che un intervallo più breve non è praticabile. CacciaSvizzera e Pro Natura chiedono che l’intervallo sia esteso a 120 minuti come nell’UE. Bell Schweiz AG, Coop, CI CDS, FCM, Proviande e UPSC si oppongono all’estensione generalizzata da 45 a 90 minuti e propongono di introdurre delle deroghe per le uccisioni in azienda e al pascolo.

L’estensione dell’intervallo a 90 minuti è sostenuta anche da molte persone e aziende private, in particolare contadini e aziende agricole.

Allegato 6 punti 1.1.11, 3.1.11 e 4.1.11

La proposta di documentare la gravidanza nell’ultimo trimestre per i bovini di età superiore a otto mesi, i suini e gli equini è respinta dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, UR, VS, ZG e ZH e dall’ASVC, che fanno riferimento al diritto privato e argomentano fra l’altro che una tale documentazione non è rilevante ai sensi del diritto in materia di derrate alimentari e non rientra nei