Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine

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presa Gössi AG è del parere che l’argento colloidale e l’argento anodinico andrebbero utilizzati solo a scopo preventivo e non per combattere le contaminazioni microbiologihe, e che inoltre andrebbero combinati con gli ioni di rame.

I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, ACCS e SSIGA osservano che le disposizioni al numero 6 sull’impiego delle sostanze dovrebbero figurare al numero 5. L’elenco al numero 6 riporta solo le sostanze per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico che non riguardano i microorganismi.

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

Articolo 35

Fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA sostengono che la nuova regolamentazione comporta un cambiamento di sistema e una perdita di informazioni per gli utenti finali degli inchiostri per imballaggi, ma riconoscono anche che il nuovo sistema rende possibile la fabbricazione di altri inchiostri. Nella loro risposta sollevano alcune domande sull’obbligo di informazione nella catena di approvvigionamento: in concreto, chiedono se le sostanze finora indicate, cioè le sostanze della parte B, debbano essere indicate nella dichiarazione di conformità e se le informazioni sulle sostanze utilizzate debbano essere condivise con la clientela. A questo proposito ritengono opportuno introdurre una disposizione legale secondo cui tutte le sostanze utilizzate nella produzione degli inchiostri per imballaggi debbano essere indicate nella dichiarazione di conformità o in un documento di accompagnamento, una cosiddetta «list of composition».

Il Cantone GE accoglie con favore la nuova regolamentazione poiché ritiene che faccia maggiore chiarezza riguardo alle disposizioni legali sugli inchiostri per imballaggi.

Articolo 35a e allegato 15

Fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA chiedono un periodo di transizione di almeno quattro anni per l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione di conformità per gli inchiostri per imballaggi, sostenendo che tale obbligo comporta cambiamenti per tutti gli attori della catena di approvvigionamento e che occorre tempo per raccogliere i dati necessari alla stesura delle dichiarazioni di conformità.

Biscosuisse e Chocosuisse ricordano che nessun altro Paese al di fuori della Svizzera richiede informazioni obbligatorie così esaustive nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti stampati e dubitano che i fornitori stranieri siano in grado di rilasciare una dichiarazione di conformità di qualità sufficiente. Sollevano inoltre alcune domande di carattere tecnico riguardo all’attuazione dell’obbligo di dichiarazione di conformità per i materiali e gli oggetti stampati.

L’usam è contraria all’obbligo di dichiarazione di conformità in questa forma e ritiene che sia incoerente richiedere ancora più documenti burocratici ai produttori di inchiostri per imballaggi dato che, a suo avviso, la responsabilità del contatto con gli alimenti è dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi. Sottolinea inoltre che i produttori di inchiostri per imballaggi prendono già molto sul serio la loro responsabilità e dispongono da tempo di processi che, se applicati in modo coerente, soddisfano già le misure introdotte dall’ordinanza. Chiede pertanto che le disposizioni dell’allegato 15 siano adattate alla prassi attuale dello «Statement of Composition (SoC)».

La Eckart GmbH si oppone all’introduzione della dichiarazione di conformità per gli inchiostri per imballaggi. In particolare, è contraria all’obbligo di indicare i fornitori e le formulazioni lungo l’intera catena di