Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine
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l’art. 35a dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti). Per fial, SCFA, SwissOlio e Nestlé Suisse SA non è chiaro come l’obbligo debba essere attuato nel commercio intermedio, chi sia responsabile in caso di importazione di prodotti, quale sia il nesso con il controllo autonomo e cosa si intenda con «nomenclatura corrente». Scienceindustries concorda con questa argomentazione e fa notare che non è chiaro quale sia la carenza di sicurezza o quali problemi di conformità dovrebbe risolvere questa regolamentazione. Inoltre, il nuovo obbligo di informazione rappresenta un ulteriore onere amministrativo per le imprese.
Le organizzazioni per la protezione dei consumatori (ACSI, FRC, kf, FPC) e il Cantone GE accolgono con favore la nuova regolamentazione: dichiarare la composizione degli oggetti d’uso è importante per l’attuazione di misure efficaci contro i rischi per la salute. Il Cantone GE sottolinea che l’obbligo di dichiarazione aiuta le imprese ad attuare meglio il controllo autonomo.
Modifica dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecni-
che estere (OIPPE)
Articolo 2 lettera c numero 11
La disposizione più restrittiva rispetto al diritto UE è stata respinta dall’industria e da varie associazioni di categoria (Louis Widmer SA, Cosmetique SA Worben, Cocooning Nature SA, Luzi AG, Laboratoires Biologiques ARVAL SA, Rausch AG, Z&S Handel, IMPAG AG, MAVALA, Swissclinical SA, SWISS SCC, Pierre Fabre, Lidl SA, BULGARI Global Operation SA, SHISEIDO (Beauté Prestige International), PM Caresystem AG, TANNER SA, JUST International AG, Soeder AG, Schwerzenbach, Hotellerie Suisse HS (GastroSuisse), Givaudan France SAS, Firmenich SA, IG- DHS, COOP Società cooperativa, LVMH, Scienceindustries, L’Oréal Suisse SA, kf, FCM, Weleda AG, Economiesuisse, COSMED (France), Estée Lauder Compagnies (London), Chanel Sarl, SRF, Unilever Schweiz GmbH, VSBH, SFFIA, SEPAWA, Promarca, Schweizerischer Drogistenverband, VSLF, SKW, ASSGP, pharmaSuisse, USAM, organizzazione mantello delle PMI svizzere. Anche le camere di commercio dei Cantoni AG, BL, BS, FR, GE, JU e ZH, l’UDC, la CFC e il Forum PMI respingono questa disposizione. Per questi partecipanti alla consultazione la proposta di derogare al principio «Cassis de Dijon» è in contrasto con i principi consolidati del commercio svizzero con l’estero e crea ostacoli commerciali. Ritengono che la prevista modifica sia indiscriminata e sproporzionata per molti prodotti cosmetici contenenti furocumarine. Alcuni suggeriscono di attendere la proposta elaborata dall’IFRA.
Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FPC e il Cantone BS accolgono l’inclusione dei cosmetici contenenti furocumarine nelle deroghe al principio «Cassis de Dijon», in quanto ritengono che ciò garantisce una migliore protezione della salute dei consumatori in Svizzera.
HCI ed EFfCI propongono una consultazione estesa e coordinata con le istituzioni europee competenti allo scopo di armonizzare la legislazione svizzera con quella dell’UE e nel contempo proteggere la salute dei consumatori.
Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
Articolo 1 capoverso 1 lettera h e articolo 22a
I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH nonché CDS, ACCS, ASVC e GST respingono la regolamentazione proposta per attuare la mozione Savary 18.4411 in quanto ritengono che crei un sistema di doppio controllo principalmente fine a se stesso, con passaggi complicati e doppie procedure che ostacolano il controllo utile e necessario delle denominazioni protette. Sottolineano anche che, per consentire un controllo efficiente ed economico, è fondamentale che l’istanza di controllo che individua delle carenze svolga accertamenti esaustivi e stabilisca le relative misure amministrative.