Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 22 pagine
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Bevande spiritose senz’alcol
I Cantoni BL, GL, LU, VD e ZH e ACCS sottolineano che il problema delle bevande spiritose senz’alcol deve essere preso in considerazione, poiché sono sempre più diffuse sul mercato. Servono disposizioni per questa categoria di prodotti e misure per evitare l’uso improprio delle denominazioni relative alle bevande spiritose definite nell’Ordinanza sulle bevande.
Orator AG afferma che, stando alla definizione dell’articolo 118, le bevande spiritose devono avere un tenore in alcol minimo del 15 per cento in volume per poter essere vendute ai consumatori. Sostiene pertanto che attualmente non possono esserci «bevande spiritose senz’alcol».
Allegato 15
I Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, TI, VD, ZG e ZH e ACCS fanno notare che manca la categoria specifica di bevande spiritose «nettare di miele/idromele», malgrado questa sia elencata nell’allegato 15 lettera j con un titolo alcolometrico volumico minimo (tenore di alcol). Alcuni Cantoni propongono di inserire un riferimento alla legislazione UE o di adottare la formulazione di quest’ultima nel diritto svizzero.
Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)
Articolo 4 capoverso 4
Il rimando all’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12) relativo all’utilizzo dei biocidi omologati per la disinfezione dell’acqua potabile, necessario in virtù del campo d’applicazione dell’OBioc, è accolto con favore dall’ACCS, mentre è respinto dai Cantoni AG, BE, BS, JU, LU, NE,
SG, SO, TG, VD, VS, ZH, da suissetec e dalla SSIGA, i quali propongono di adeguare invece l’OBioc.
Allegato 4 numero 3
I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH criticano il fatto che l’utilizzo dell’argento colloidale e dell’argento anodizzato per ridurre la contaminazione microbiologica da legionella nella rete dell’acqua calda degli edifici non è conforme alle regole tecniche riconosciute, e pertanto l’OPPD dovrebbe autorizzarlo solo in maniera molto limitata fino al ripristino dello stato della tecnica tramite misure edilizie. L’ACCS, le tre associazioni SIA, suissetec e SSIGA nonché le imprese Georg Fischer AG e Vadea AG esprimono pareri simili. Inoltre, il Cantone ZH, SIA, suissetec, Georg Fischer AG e Vadea AG si oppongono espressamente all’uso continuo e preventivo degli ioni d’argento negli impianti domestici e sostengono che dovrebbero essere consentiti soltanto in caso di infestazione e solo nell’acqua fredda e calda.
I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, ACCS,
suissetec e SSIGA commentano che le disposizioni al numero 3 sulla riduzione della formazione di biofilm nella rete dell’acqua calda degli impianti domestici dovrebbero invece essere riportate nell’elenco al numero 2. L’elenco al numero 3 riporta solo le procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico che non riguardano i microorganismi.
Allegato 4 numero 6
I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, la SSIGA e l’ACCS suggeriscono che l’utilizzo dell’argento colloidale e dell’argento anodizzato per la prevenzione della legionella (riduzione delle contaminazioni microbiologiche) andrebbe autorizzato solo come misura provvisoria fino al ripristino dello stato della tecnica per mezzo di misure edilizie. Le associazioni SIA, suissetec e URS e le imprese Georg Fischer AG e Vadea AG propongono invece di vietare del tutto l’utilizzo di queste sostanze, anche in ragione della loro tossicità per la salute umana e per l’ambiente. L’im-