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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

c. la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:

2. motoveicoli, escluse le motoslitte,

e. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:

8. motoslitte.

Art. 34 cpv. 2, parte introduttiva e lett. b, f e h

2Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo conformemente a un sistema definito congiuntamente dai Cantoni. L’esame concerne segnatamente:

b. modifica delle dimensioni e dei pesi;

f. ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1, di cui cambia solo l’offset all’interno delle varianti previste dal costruttore del veicolo;

h. montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1);

Art. 38 cpv. 1 lett. h e s, 1bislett. o nonché 3

1La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

h. sistemi di protezione frontale su veicoli delle categorie M1 e N1, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;

s. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;

1bisLa larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

o. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;

3Abrogato

Art. 39 cpv. 1 lett. b

1Per i veicoli delle categorie M , M , N , N , O e O possono essere utilizzati come

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parametri tecnici determinanti, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi fissati nelle seguenti normative:

b. regolamento (UE) 2019/2144.