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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 cpv. 1
1Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale da esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.
Art. 13 cpv. 1 e 2 lett. a, b e c
1A meno che non siano considerati autoveicoli di trasporto (art. 11), gli «autoveicoli di lavoro» sono veicoli:
a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installati macchinari per effettuare lavori; e
b. che presentano i seguenti carichi massimi:
1. un carico utile o un peso rimorchiabile per componenti, attrezzi e materie prime, sussidiarie e di consumo per il macchinario fino al 10 per cento del peso totale,
2. un carico rimorchiato fino a 2000 kg per gli spostamenti dell’operatore esclusivamente per lavori stazionari e un carico d’appoggio fino a 150 kg per un veicolo a motore o un carico utile fino a 150 kg per un motoveicolo.
2Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro:
a. gli autoveicoli secondo il capoverso 1:
1. che hanno la possibilità di caricare temporaneamente e trasportare un bene specifico, meccanicamente modificato o usato nel processo di lavorazione oppure risultato dalla lavorazione, e
2. nei quali la somma di carico utile e carico rimorchiato è pari al massimo al 25 per cento del peso totale, ma non più di 4000 kg;
b. gli autoveicoli adibiti al trasporto di materiale in cantieri ininterrotti e delimitati, ma non completamente chiusi alla circolazione, che vengono trasferiti soltanto vuoti;
c. gli autoveicoli muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell’OSN6, che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;