Progetto
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
3Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:
e. sui veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario nonché sui veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade o come veicoli d’accompagnamento di veicoli e trasporti eccezionali: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
Art. 112 cpv. 6
6Gli autoveicoli aventi attrezzature di lavoro o attrezzi accessori che sporgono anteriormente di oltre 4,00 m dal centro del dispositivo di guida (art. 94 cpv. 1quinquies) devono essere muniti di un sistema a telecamera e monitor omologato. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Le telecamere di visione laterale di tale sistema vanno poste il più avanti possibile e possono essere arretrate di al massimo 2,50 m rispetto all’estremità anteriore dell’attrezzo accessorio. I requisiti per i sistemi a telecamera e monitor si fondano sull’allegato 13.
Art. 120a lett. a
Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano le seguenti eccezioni:
a. non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente. Se è richiesto l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr, art. 30, 31 e 39 ONC8), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.
Art. 121 rubrica e cpv. 5
Abitacolo, scocca
5Per quanto concerne la resistenza meccanica della scocca, gli autobus devono essere conformi al regolamento UNECE n. 66.
Art. 123 cpv. 5
5Per quanto concerne la protezione antincendio, gli autobus devono essere conformi ai regolamenti UNECE n. 107 e n. 118.
Art. 123a cpv. 1
1Gli scuolabus sono minibus e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA attesta per la fascia di età interessata un livello di protezione equivalente a quello raggiunto con sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento