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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 173 cpv. 3

3Nella misura in cui per i carri a mano provvisti di motore non sono previste disposizioni speciali, possono essere fatte valere le agevolazioni degli articoli 118 e 119–120a.

Art. 187 Pneumatici

1Per i rimorchi la cui velocità massima per costruzione è compresa tra 80 e 100 km/h, gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.

2Per i rimorchi la cui velocità massima è limitata a meno di 80 km/h, come anche per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore con velocità massima limitata a meno di 80 km/h, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.

3I rimorchi delle categorie O e O devono essere conformi al regolamento (UE)

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2019/2144 per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Titolo prima dell’art. 189

Capitolo 4: Freni, sistemi di assistenza e propulsione

Art. 189 cpv. 8

8I rimorchi non possono disporre di un dispositivo di propulsione proprio.

Art. 191 cpv. 1 e 3

1Per quanto riguarda le protezioni laterali, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208.

3Per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208.

Art. 204 cpv. 1

1I rimorchi di lavoro possono avere soltanto gli spazi di carico necessari per l’uso al quale sono destinati.

Art. 208 cpv. 2

2Sui rimorchi di lavoro agricoli e forestali possono:

a. mancare il freno di stazionamento e l’agganciamento di sicurezza, se per costruzione i rimorchi non possono mettersi improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento;

b. mancare il freno di stazionamento, se i rimorchi possono essere assicurati in modo altrettanto efficace mediante i cunei di cui sono dotati;