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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
c. essere installati ripartitori di frenata che riducono la forza frenante per impieghi fuoristrada; la frenata del freno di servizio non deve scendere al di sotto del 22 per cento; l’impostazione deve essere disattivata automaticamente quando si disinserisce la funzione operativa.
Art. 209 cpv. 5
5Quando un veicolo dotato di pneumatici larghi avanza in linea retta, il bordo esterno dei parafanghi può essere arretrato fino a un terzo della larghezza dello pneumatico (art. 66 cpv. 2). I parafanghi possono superare la larghezza massima legale solo nella stessa misura degli pneumatici montati.
Art. 210 cpv. 6
6Non è ammesso un dispositivo di propulsione proprio.
Art. 220 cpv. 1, 3, 4 e 5
1Il DATEC disciplina i particolari per l’esecuzione della presente ordinanza e il rilascio di permessi.
3L’USTRA può vietare che siano messi in vendita veicoli non assoggettati all’approvazione del tipo, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento contrari alle prescrizioni o che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L’USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell’articolo 20 OSPro9.
4L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici.
5L’USTRA può escludere da singole prescrizioni della parte terza veicoli con targhe di esportazione o doganali, veicoli di funzionari ferroviari, di polizia e doganali stranieri stazionati in Svizzera, veicoli facenti parte di beni ereditati o di masserizie di trasloco, per i quali è comprovata l’immatricolazione all’estero di almeno sei mesi a nome del detentore.
Art. 222r Disposizioni transitorie della modifica del …
1I veicoli immatricolati per la prima volta prima del 21 agosto 2023 possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente. In deroga all’articolo 222p capoverso 2, dal 21 agosto 2025 i veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 110 devono tuttavia essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 se impiegati nel traffico transfrontaliero. Per i veicoli impiegati in tale contesto e muniti di un tachigrafo analogico di cui all’allegato I o un tachigrafo digitale di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 o del regolamento (UE) n. 165/2014 si applica l’articolo 100 capoverso 2 dal 1° gennaio 2025.