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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati.
Art. 95 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b n. 1
2I carichi per asse, senza tenere conto di un dispositivo di trazione giusta l’articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli:
tonnellate
b. assi singoli motori:
1. di raccoglitrici agricole e forestali con una velocità massima
per costruzione di 30 km/h e pneumatici larghi (art. 60 cpv.
6) 14,00
Art. 101 cpv. 2, 5, 6bise 7
2Gli esami periodici di tachigrafi e quelli conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione.
5Dopo aver eseguito lavori o controlli sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti.
6bisL’officina deve stendere un rapporto di perizia al termine dell’installazione e dopo ogni esame periodico del tachigrafo analogico. Il rapporto deve contenere i dati della targhetta di montaggio disponibili per tachigrafo e adattatore conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma dell’addetto.
7L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti di controllo, le copie dei rapporti di perizia di cui al capoverso 6bise i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.
Art. 102a Sistema di registrazione dei dati relativi a eventi secondo il diritto
UE
1I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di un sistema di registrazione dei dati relativi a eventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento delegato (UE) 2022/545. I dati registrati dal sistema possono essere estratti e trasmessi alle autorità solo per l’analisi e l’accertamento di incidenti, anche nell’ambito della procedura di approvazione del tipo, in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati attraverso un apposito dispositivo standardizzato.
2Sono esclusi dall’obbligo di dotazione i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.