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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 103
Capitolo 3: Freni, sistemi di controllo e di assistenza nonché protezione da attacchi cibernetici
Art. 103 cpv. 5, 6, 7 e 8
5I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE)
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2019/2144 oppure offrire un livello di protezione equivalente per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di emergenza di mantenimento della corsia, di adattamento intelligente della velocità, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato di distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici e di rilevamento in retromarcia, l’interfaccia per l’installazione di un etilometro blocca-motore nonché la protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati. Fanno eccezione i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione dei regolamenti UE menzionati e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.
6I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione dalla corsia, di adattamento intelligente della velocità, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato di distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento in retromarcia, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti, l’interfaccia per l’installazione di un etilometro blocca-motore nonché la protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati.
7Non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 6 i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h. Devono tuttavia disporre di un sistema di rilevamento in retromarcia con livello di protezione almeno equivalente.
8I sistemi di sostituzione del conducente nel controllo del veicolo della categoria M o N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144.
Art. 104a cpv. 1, 2 e 3
1I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE)
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2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.
2I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE)
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2019/2144 per quanto concerne la protezione dei pedoni. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo offre un livello di protezione equivalente.