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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 40 cpv. 3

3Relativamente allo spostamento laterale dello sbalzo superiore, ai veicoli delle categorie N, M2 e M3 si applicano i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 45 cpv. 2

2Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile. L’inclinazione può essere al massimo di 30° verso l’alto e 15° verso il basso. Il bordo inferiore deve trovarsi a un’altezza di almeno 0,20 m, quello superiore di al massimo 1,50 m, a meno di impedimenti tecnici oppure operativi. La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°. Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 prevede requisiti divergenti per il montaggio delle targhe sui veicoli delle categorie M, N e O, si applicano questi ultimi.

Art. 56 cpv. 3

3Un allargamento della carreggiata ottenuto esclusivamente montando distanziali o ruote aventi un offset diverso rispetto a quelle collaudate insieme al veicolo è permesso senza dichiarazione di idoneità del costruttore del veicolo se complessivamente la carreggiata non cambia di oltre il 2 per cento. Fanno stato la carreggiata originale o massima e l’offset minimo indicati nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica.

Art. 57 Sospensioni, dispositivi di trazione

1Sono considerate sospensioni ad aria o sospensioni riconosciute equivalenti le sospensioni conformi ai requisiti specifici del regolamento (UE) 2019/2144.

2Sono ammessi i dispositivi di trazione conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 58 cpv. 8

8I veicoli delle categorie M, N e O aventi una velocità massima per costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 59 cpv. 2 e 4

2In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M sono ammesse ruote

1

d’emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.

4I veicoli con pneumatici invernali di cui al capoverso 3, durante i viaggi all’estero devono presentare una scritta visibile dal posto di guida indicante la velocità massima ammessa per gli pneumatici.