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Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 29 pagine

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»

3I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M e N devono essere

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conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 104b cpv. 1

1I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi, al regolamento (UE)

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2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto laterale. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.

Art. 105 cpv. 3

3I veicoli delle categorie M , M , N e N devono essere conformi al regolamento

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(UE) 2019/2144 per quanto concerne la visuale diretta su utenti della strada vulnerabili e la riduzione dell’angolo cieco.

Art. 106 cpv. 3

3I sedili per fanciulli installati sui veicoli delle categorie M e N devono offrire per la fascia di età interessata un livello di protezione almeno equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 almeno nella versione della serie d’emendamento 03.

Art. 109 cpv. 1ter

1terI veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne il sistema di segnalazione di arresto di emergenza. Fanno eccezione i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h.

Art. 110 cpv. 1 lett. i, 2 lett. c ed e nonché 3 lett. e

1Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari:

i. luci di lavoro:

1. sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario,

2. sui veicoli del soccorso stradale,

3. sui veicoli con cui sono effettuati lavori che richiedono tali luci,

4. sui veicoli di cui si debba sostituire la carrozzeria amovibile,

5. sugli autoveicoli con peso rimorchiabile autorizzato per agganciare e sganciare un rimorchio;

2Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

c. su minibus e autobus nonché sui veicoli nel servizio di linea: indicatori di percorso e destinazione illuminati o luminescenti non abbaglianti;

e. Abrogata