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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;

d. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

e. importare o fare transitare cani che non rispettano le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b.

2I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:

a. orecchie o coda recise per motivi medici;

b. coda corta congenita.

3Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie2 (LFE).

Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

1I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

2Essi devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

3Nei capretti l’anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona in possesso di un diploma di veterinario.

Art. 36 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 40 cpv. 1

1I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni dal 1° maggio al 31 ottobre e almeno per 30 giorni dal 1° novembre al 30 aprile. Possono essere privati dell’uscita all’aperto per al massimo due settimane. L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.

2 RS 916.40