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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 78 cpv. 1 frase introduttiva
1I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, le persone che offrono servizi di accudimento di animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
Art. 101 lett. b e c frase introduttiva
Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:
b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno;
c. alleva e cede a terzi più del seguente numero di animali all’anno:
Art. 102 cpv. 3
3Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali al giorno è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.
Art. 103 lett. c
Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento deve:
c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE5: essere titolare della patente di commerciante del bestiame; sono eccettuati i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda.
Art. 114 cpv.1 e 2 lett. f
1Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Deve essere garantita la sua supplenza.
2Il direttore:
f. garantisce che nell’allevamento e nella detenzione non venga superato il numero consentito di animali da laboratorio (art. 118a).
Art. 117 cpv. 1
1I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio.