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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
a. cani di servizio;
b. cani che hanno un certificato genealogico riconosciuto dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI), se il futuro detentore ritira personalmente il cane dall’allevamento all’estero.
3Per l’importazione di un cane di cui al capoverso 2 lettera a è necessario dimostrare che il cane è destinato a essere utilizzato come cane di servizio.
4Per l’importazione di un cane di cui al capoverso 2 lettera b il futuro detentore deve registrarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio nella banca dati di cui all’articolo 30 LFE4 al più tardi 60 giorni prima dell’arrivo del cane. L’autorità competente acquisisce la registrazione nella banca dati.
5Prima dell’importazione il futuro detentore di cani inserisce nella banca dati i seguenti dati:
1. attestazione che il cane proviene da un allevamento i cui cani hanno un certificato genealogico riconosciuto dalla FCI;
2. conferma che ritirerà personalmente il cane dall’allevamento all’estero.
6Se il controllo dei dati inseriti dimostra che i requisiti di cui ai capoversi 4 e 5 sono soddisfatti, il futuro detentore riceve la conferma della propria registrazione per l’importazione.
7Al momento dell’importazione è necessario fornire la prova della conferma della registrazione del detentore.
8Importare o far transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni è consentito solo se i cani sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice.
Art. 76c Importazione e transito di cani: misure
1Se nel corso di un controllo doganale l’UDSC riscontra la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o il transito o se non può essere fornita la prova della legalità dell’importazione ai sensi degli articoli 76a capoverso 2 o 76b capoverso 7, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani negli aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea, lo segnala al Servizio veterinario di confine.
2L’autorità competente ordina il respingimento se quest’ultimo può essere effettuato in modo rispettoso dell’animale.
Art. 76d
Precedente art. 76a