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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 118a Numero consentito di animali da laboratorio
1L’allevamento e la detenzione di animali da laboratorio devono essere limitati al minor numero possibile di animali, tale da garantire la disponibilità sufficiente di animali per l’esecuzione degli esperimenti.
2Per l’allevamento e la detenzione di linee e ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione, è necessario possedere preventivamente un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero degli animali.
3Gli animali da laboratorio in eccesso devono essere uccisi, se non possono essere utilizzati per altri scopi.
Art. 119 cpv. 1, 1bise 2
1Gli animali da laboratorio devono essere trattati con riguardo e in linea con le più recenti scoperte scientifiche.
1bisGli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione, al contatto con le persone e in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento.
2Concerne solo il testo francese
Art. 122 cpv. 5 lett. b
5L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
b. la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
Art. 125 Misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione
La limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile mediante misure che riducono l’aggravio e l’impiego di criteri d’interruzione.
Art. 126 cpv.1 e 2 lett. c
1Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale. Questo vale anche se l’aggravio può essere evitato con misure di riduzione dello stesso.
2La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:
c. possibili misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione.
Art. 127 cpv. 1
1Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. Se attraverso le misure