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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
b. nella detenzione degli animali della persona che offre corsi di formazione o nella detenzione degli animali nella quale si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze.
2Può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se:
a. l’esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppure
b. nella detenzione degli animali della persona che offre corsi di formazione o nella detenzione di animali nella quale si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze.
Art. 202 cpv. 1
1Le formazioni specialistiche non legate a una professione devono concludersi con un esame.
Art. 203 Formazione specialistica professionale o universitaria per i formatori
dei detentori di animali
1Chiunque impartisce ai detentori di animali formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve aver conseguito una formazione specialistica professionale o universitaria che riguarda il settore oggetto dell’insegnamento.
2In singoli casi, l’USAV può ammettere altre conoscenze specifiche della materia se ne viene dimostrata l’equipollenza.
3Le persone che impartiscono la formazione nei settori legati agli animali devono aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione.
Art. 203a Formazione specialistica non legata a una professione per i formatori
dei detentori di animali
1Le persone che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 203 devono conseguire una formazione specialistica non legata a una professione.
2La formazione specialistica non legata a una professione dei formatori dei detentori di animali, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 197, deve fornire anche le conoscenze seguenti:
a. conoscenze di base in didattica e diritto;
b. conoscenze di base in formazione degli adulti;
c. organizzazione di corsi.