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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
di riduzione definite è possibile escludere la comparsa di aggravi, non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi.
Art. 129 cpv. 1 e 3
1In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza. Tale incaricato non può ricoprire altre cariche:
a. negli esperimenti sugli animali dell’istituto o del laboratorio di cui è responsabile in qualità di incaricato della protezione degli animali;
b. nei centri di detenzione di animali in cui gli animali sono allevati o tenuti per gli esperimenti sugli animali dell’istituto o del laboratorio.
3Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.
Art. 129a Competenze dell’incaricato della protezione degli animali
L’incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e che contengano in particolare quanto segue:
a. i dati per la valutazione dell’indispensabilità secondo l’articolo 137;
b. i dati sui criteri di sorveglianza e di interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l’aggravio;
c. le analisi di ponderazione degli interessi per la valutazione dell’ammissibilità degli esperimenti.
Art. 135 cpv. 1
1Prima dell’inizio dell’esperimento occorre stabilire i criteri d’interruzione.
Art. 137 cpv. 1 lett. d
1Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:
d. serve a sostituire gli esperimenti sugli animali, a ridurre il numero di animali da laboratorio o a ridurre l’aggravio negli esperimenti sugli animali.
Art. 139 cpv. 2 e 5
2Abrogato
5Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito allo spostamento del luogo in cui sono custoditi gli animali durante l’esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte pre-