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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

a. un istituto di diritto pubblico;

b. un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;

c. un’associazione professionale;

d. un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:20187 oppure edu-Qua:20218 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti.

2La certificazione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione.

3Se non esiste chi offre una formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 197, l’USAV può riconoscere, in singoli casi, la formazione di un’organizzazione che non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 198b Controllo delle organizzazioni di formazione

1L’USAV può controllare in loco le organizzazioni di formazione a campione e in caso di segnalazione di carenze.

2I controlli che hanno dato luogo a reclami possono essere addebitati all’organizzazione di formazione ai sensi dell’ordinanza del 30 ottobre 198510 sulle tasse dell’USAV in funzione del dispendio di tempo.

Art. 198c Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

1L’azienda di detenzione di animali che offre un periodo di pratica nell’ambito di una formazione o di una formazione continua secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per l’accudimento di tale effettivo.

2Il DFI può stabilire che la persona possa svolgere il periodo di pratica nella propria azienda di detenzione di animali. In questo caso, è necessario incaricare una persona esterna di accompagnare il praticante nella sua formazione. Questa persona deve avere la qualifica necessaria per l’accudimento degli animali.

3Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell’accudimento degli animali oppure, in caso di un periodo di pratica nella propria azienda, dalla persona esterna incaricata.

7La norma menzionata può essere ottenuta presso lʼAssociazione svizzera di normalizza-

zione (SNV), Bürglistrasse 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

8La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerli-

konerstrasse 38, 8057 Zurigo

9 RS 946.512

10 RS 916.472