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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

ponderante dell’esperimento. Quest’ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione. L’autorità cantonale a cui è stata presentata la domanda trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Le autorità interessate sono libere di coinvolgere le proprie commissioni per gli esperimenti sugli animali. In tutti gli altri casi si applica il capoverso 4.

Art. 140 cpv. 1 lett. d

1Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:

d. sono fissati criteri di sorveglianza e di interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l’aggravio;

Art. 145 cpv. 1 lett. b

1Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:

b. per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche: il numero degli animali allevati, prodotti e importati nonché la loro destinazione d’uso nell’anno civile, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

Art. 145a Informazione del pubblico

A conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica i dati seguenti:

a. il titolo dell’esperimento;

b. il settore in cui è svolto;

c. lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;

d. il numero di animali impiegati per ogni specie;

e. il grado di aggravio.

Art. 151 cpv. 1 lett. b

1Il detentore responsabile dell’azienda da cui l’animale è trasportato deve:

b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.

Art. 152 cpv. 1 lett. c ed e, 1bis

1L’autista deve:

c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa;