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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
2bisI volatili domestici devono avere a disposizione in qualsiasi momento possibilità di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie come pietre da beccare, reti da fieno, balle di paglia.
3Concerne soltanto il testo francese
5Nel caso di pulcini tenuti in voliera, durante le prime due settimane di vita, i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all’allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. È possibile rinunciare all’accesso alla superficie ricoperta di lettiera.
Art. 69 cpv. 3
3I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell’esercito, nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o nella polizia.
Art. 76 cpv. 3
3Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica o dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. L’autorità cantonale o un’organizzazione da essa incaricata verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto e la forma della formazione e dell’esame.
Art. 76a Importazione di cani: cani con orecchie o coda recise
1È vietata l’importazione di cani con orecchie recise o coda recisa. Fa eccezione l’importazione di cani le cui orecchie o coda siano state recise per motivi medici.
2Per l’importazione di cani con orecchie o coda recise da parte di detentori residenti in Svizzera, è necessario dimostrare che l’accorciamento delle orecchie o della coda è avvenuto per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita.
3I cani con orecchie o coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori residenti all’estero che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.
4I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale orecchie o coda recise in cani importati a titolo di trasloco di masserizie. Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE3.
Art. 76b Importazione e transito di cani: età minima
1L’importazione di cani di età inferiore alle 15 settimane è vietata.
2Fa eccezione l’importazione di: