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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 47 cpv. 1
1I suini devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.
Art. 48 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese
Art. 50a Lattonzoli
I lattonzoli devono essere allevati e allattati dalla madre nelle prime due settimane di vita. Fanno eccezione i casi in cui la scrofa muore prematuramente, deve essere abbattuta per motivi di salute o ha problemi di salute che rendono impossibile l’allattamento.
Art. 59 cpv. 3 e 3bis
3Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro conspecifico. L’autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per contatti sociali con animali di altre specie.
3bisSono riconosciuti come conspecifici per le singole specie equine:
a. per i cavalli e i pony: cavalli, pony e muli
b. per gli asini: asini e bardotti
c. per i muli: muli, cavalli e pony
d. per i bardotti: bardotti e asini
Art. 60 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 62 Misure per influenzare il comportamento di equidi
Le misure per influenzare il comportamento di equidi devono essere adeguate alla situazione, essere direttamente correlate al comportamento dell’animale e concluse quando si verifica l’effetto desiderato o quando causano l’agitazione dell’animale.
Art. 66 cpv. 2, 2bis, 3 lett. c e 5
2I volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all’interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento e deve essere asciutta e soffice.