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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 205 e 206

Abrogato

Art. 206a lett. dbis, dter, dquater, h e i

Secondo l’articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l’articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

dbis. viola le disposizioni sull’importazione di cani (art. 76a e art. 76b) o, in qualità di futuro primo detentore in Svizzera, acquista dall’estero un cane importato in violazione di tali disposizioni;

dter. non adempie gli obblighi di informazione di cui all’articolo 76d capoverso 1;

dquater. non adotta i provvedimenti necessari affinché un cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali (art. 77);

h. non adempie, in qualità di gestore di un macello, gli obblighi di cui all’articolo 179e;

i. non soddisfa, in qualità di formatore, i requisiti previsti (art. 203, 203a e 204).

Art. 211a Autorizzazioni provvisorie

1I Cantoni possono rilasciare le autorizzazioni di cui all’articolo 13 LPAn e agli articoli 89 e 90 della presente ordinanza, a titolo provvisorio, se la persona responsabile dell’accudimento degli animali non ha ancora completato la formazione specialistica non legata a una professione richiesta e se il periodo di pratica deve essere svolto nell’azienda della persona stessa. La condizione richiesta è che formazione specialistica non legata a una professione deve essere completata entro due anni.

2I Cantoni possono subordinare l’autorizzazione provvisoria al pagamento di una cauzione che copra i costi delle misure necessarie, se la condizione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro i termini.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 225c Disposizioni transitorie della modifica del ...

1Le aziende che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica utilizzano una balia artificiale per i lattonzoli devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 50a a partire dal ... (15 anni dopo l’entrata in vigore).

2I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti per il nascondiglio di cui all’allegato 3 a partire dal ... (un anno dopo l’entrata in vigore).

3I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione dello stesso devono soddisfare il requisito secondo cui è necessario disporre preventivamente di