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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.

1bisLa durata del trasporto di cui al capoverso 1 lettera e viene registrata inserendo l’ora di carico e di scarico; l’ora di carico deve essere inserita prima della partenza.

Art. 160 cpv. 5

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 167 cpv. 4

4I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d’aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere o solo in minima parte i contenitori sottostanti.

Art. 179a Rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), lett. c, dbis, e, f , h e j nonché cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

1Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:

c. per suini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,

– elettronarcosi,

– esposizione ad appropriata miscela di gas;

dbis. per lama e alpaca: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,

– elettronarcosi;

e. per conigli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,

– stordimento per commozione cerebrale;

f. per pollame: – elettronarcosi,

– forte colpo rintuzzato sulla testa,

– stordimento per commozione cerebrale,

– proiettile captivo nel cervello,

– esposizione ad appropriata miscela di gas,

– stordimento mediante bassa pressione atmosferica

h. per selvaggina d’alleva-– proiettile captivo o proiettile libero nel cermento: vello;

j. per decapodi: – elettronarcosi.

2Concerne soltanto il testo francese