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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali (art. 118a cpv. 2) a partire dal ... (un anno dall’entrata in vigore).

4Le competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all’articolo 129a lettere b e c devono essere attuate negli istituti e nei laboratori fino a ... (un anno dopo l’entrata in vigore).

5Chiunque, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, esercita un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispone di una formazione professionale «Campo professionale agricoltura e relative professioni» ai sensi del diritto anteriore non deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 194 capoverso 1.

6Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a a partire dal ... (due anni dopo l’entrata in vigore).

II

Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

1Fatti salvi i capoversi 2‒4, la presente ordinanza entra in vigore il ...

2L’articolo 19 capoverso 2 entra in vigore il ... (X anni dopo l’entrata in vigore).

3L’articolo 76b capoversi 1‒7 entra in vigore il ... (un anno dopo l’entrata in vigore).

4L’articolo 145 capoverso 1 lettera b entra in vigore il ... (due anni dopo l’entrata in vigore).

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr