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Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali (art. 118a cpv. 2) a partire dal ... (un anno dall’entrata in vigore).
4Le competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all’articolo 129a lettere b e c devono essere attuate negli istituti e nei laboratori fino a ... (un anno dopo l’entrata in vigore).
5Chiunque, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, esercita un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispone di una formazione professionale «Campo professionale agricoltura e relative professioni» ai sensi del diritto anteriore non deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 194 capoverso 1.
6Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a a partire dal ... (due anni dopo l’entrata in vigore).
II
Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
1Fatti salvi i capoversi 2‒4, la presente ordinanza entra in vigore il ...
2L’articolo 19 capoverso 2 entra in vigore il ... (X anni dopo l’entrata in vigore).
3L’articolo 76b capoversi 1‒7 entra in vigore il ... (un anno dopo l’entrata in vigore).
4L’articolo 145 capoverso 1 lettera b entra in vigore il ... (due anni dopo l’entrata in vigore).
… In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr