Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

l’EBITDA e dall’altro riduce la necessità d’indebitamento, questa misura contribuisce in misura importante a far sì che entro il 2030 le FFS possano riportare il loro indebitamento netto al di sotto dell’obiettivo di 6,5 volte l’EBITDA.

Per i gestori dell’infrastruttura coinvolti (FFS Infrastruttura, BLS Netz AG), l’abbattimento dei costi nel traffico a lunga distanza delle FFS comporta entrate più basse a fronte di costi di utilizzazione della rete invariati. Di conseguenza, tali minori entrate devono essere compensate con maggiori contributi d’esercizio provenienti dal FIF. Il piano finanziario 2024–2026 del FIF approvato dal Consiglio federale il 29 giugno 2022 e la sua attuale pianificazione finanziaria a lungo termine mostrano che il Fondo, malgrado il carico supplementare dovuto alla diminuzione del contributo di copertura, dispone di sufficiente liquidità per finanziare gli investimenti pianificati. Per garantire questa liquidità, il Consiglio federale propone di adeguare la legge del 19 dicembre 199712 sul traffico pesante (LTTP). Maggiori informazioni al riguardo sono riportate al numero 3. Nel messaggio FAIF, la costituzione di una riserva di almeno 300 milioni di franchi è ritenuta adeguata.13 Con la modifica della LTTP si intende garantire che la quota massima di due terzi dei proventi netti della TTPCP confluisca integralmente nel FIF, finché le riserve di quest’ultimo non superano l’importo di 300 milioni di franchi.

Digressione: prezzo di traccia

Con il prezzo di traccia, le imprese di trasporto versano ai gestori dell’infrastruttura un compenso per l’utilizzazione della rete ferroviaria. I prezzi di traccia sono disciplinati nell’articolo 9c Lferr e nella sezione 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (RS 742.122).

Il prezzo di traccia si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari e di servizio. Le prestazioni di base vengono indennizzate con i fattori di prezzo indicati di seguito.

- Prezzo di base: copre i costi marginali, ossia i costi supplementari dell’infrastruttura dovuti al transito di un treno.

- Contributo di copertura: si calcola sulla base dei proventi ottenuti nel traffico viaggiatori e compensa una parte dei costi infrastrutturali fissi. È fissato dall’autorità di concessione, anche se le aliquote applicate sono differenti a seconda del tipo di traffico. Nel traffico merci non si riscuote alcun contributo di copertura.

- Prezzo dell’energia elettrica: copre i costi della corrente ferroviaria da sostenere («corrente dalla linea di contatto»).

Oltre alle prestazioni di base vengono fatturate anche le prestazioni supplementari e di servizi (ad es. prestazioni del servizio manovra o corse d’istruzione per macchinisti).

Il prezzo di traccia consente di coprire circa un terzo dei costi dell’infrastruttura ferroviaria. I contributi d’esercizio versati dal FIF coprono i costi rimanenti.

1.1.4 Attuazione della mozione 22.3008 della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati

Nella mozione 22.3008 «Sostenere l’esecuzione degli investimenti delle FFS e una visione a lungo termine in tempi di COVID-19», depositata dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati e trasmessa da entrambe le Camere, il Consiglio federale è incaricato di «proporre un disegno di legge mirante a considerare straordinari i deficit delle FFS causati dalla pandemia da COVID-19 e accordare loro di conseguenza aiuti finanziari compensatori onde garantire l’esecuzione degli investimenti secondo la pianificazione e conformemente alle decisioni dell’Assemblea federale».

12 RS 641.81

13 FF 2012 1283, in particolare 1401