Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
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sono assegnati in via permanente i seguenti mezzi (art. 87a cpv. 2 e 3 della Costituzione federale [Cost.]10; art. 57 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie [Lferr]):
al massimo due terzi del prodotto netto della TTPCP;
l’1 per mille dell’imposta sul valore aggiunto;
il 2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
2300 milioni di franchi provenienti dal bilancio generale della Confederazione, adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e del rincaro (indice nazionale dei prezzi al consumo); e
contributi cantonali per un importo di 500 milioni di franchi (indicizzati a partire dal 2019).
Inoltre sono assegnati al FIF i seguenti mezzi in via transitoria (art. 196. n. 3 cpv. 2 e n. 14 cpv. 4 Cost.):
un ulteriore 1 per mille dell’imposta sul valore aggiunto (dal 2018 fino al 2030 al più tardi), e
il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (fino al rimborso completo dell’anticipo), ma al massimo 310 milioni di franchi sulla base dei prezzi del 2014.
L’articolo 4 capoverso 2 LFIF stabilisce che i prelievi dal FIF devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria. Per tali prelievi l’Assemblea federale approva ogni quattro anni un limite di spesa (art. 5 LFIF). Nelle relative convenzioni sulle prestazioni di durata quadriennale vengono definiti in modo vincolante gli obiettivi da raggiungere e i mezzi assegnati a tale scopo dalla Confederazione alle 35 imprese ferroviarie. A compensazione dei costi pianificati a medio termine e non coperti per l’esercizio e la manutenzione derivanti dai ricavi del prezzo di traccia le imprese ricevono ogni anno delle indennità (si veda la digressione sottostante). Poiché di norma gli ammortamenti e le riserve di liquidità disponibili non consentono il finanziamento integrale dei necessari interventi di rinnovo, le convenzioni sulle prestazioni prevedono anche la concessione di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente (art. 51b Lferr). A partire dal 2016 i costi finanziati in precedenza congiuntamente da Confederazione e Cantoni per l’esercizio e il mantenimento della qualità delle ferrovie private sono finanziati per intero mediante il FIF; in cambio i Cantoni versano un importo forfettario al FIF.
Le misure per l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria sono decise dall’Assemblea federale (art. 48c Lferr). Nel quadro della sua gestione finanziaria, il Parlamento stanzia i crediti d’impegno destinati alle singole fasi di ampliamento. Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato dell’ampliamento e sui costi susseguenti per l’intero sistema ferroviario (art. 48b e art. 48c cpv. 3 Lferr). Il finanziamento delle misure di ampliamento avviene sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, concessi per gli investimenti attivabili e sotto forma di contributi a fondo perduto (contributi d’investimento) erogati per gli investimenti non attivabili.
Nel periodo 2023–2029, la riduzione del prezzo di traccia per il traffico a lunga distanza (contributo di copertura), che sarà effettuata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) nell’ambito di una modifica della concessione, si ripercuoterà sulla liquidità del FIF. Tale contributo di copertura è un elemento del prezzo di traccia e viene fissato nelle concessioni per il traffico a lunga distanza come percentuale dei ricavi. La riduzione del prezzo di traccia, in aggiunta alle misure decise dalle FFS (riduzione dei costi e miglioramento dei ricavi) fornisce un contributo determinante al ripristino di una redditività adeguata nel traffico a lunga distanza. Secondo l’accordo del 13 marzo 2020 fra l’UFT e le FFS, il reddito realizzato sulla cifra d’affari nel traffico a lunga distanza dovrebbe essere compreso tra il 4 e l’8 per cento. L’UFT sta attualmente valutando una proposta delle FFS per l’attuazione pratica della riduzione del contributo di copertura per il traffico a lunga distanza. Grazie a una riduzione del prezzo di traccia, nei prossimi anni sarà possibile ridurre il fabbisogno di finanziamento delle FFS da parte di terzi. Poiché da un lato aumenta
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