Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
bisognerebbe rivedere gli investimenti nelle fasi di ampliamento e questo avrebbe possibili ripercussioni su determinate regioni.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Il progetto non ha ripercussioni sull’economia. Tuttavia, un finanziamento duraturo delle FFS è una condizione importante per evitare ritardi nell’ampliamento dell’offerta, che potrebbero riflettersi negativamente sull’economia, sulle imprese e sui lavoratori.
5.4 Ripercussioni sulla società
Gli adeguamenti proposti non hanno ripercussioni sulla società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha alcuna ripercussione diretta sull’ambiente. Esso può essere inteso quale sostegno alla strategia climatica a lungo termine della Svizzera: lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e il suo ampliamento contribuiscono a sostenere gli sforzi compiuti dalla Svizzera per ridurre le emissioni dei gas serra.
5.6 Altre ripercussioni
Il progetto non comporta altre ripercussioni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La LFFS si basa sull’articolo 87 Cost., che tra l’altro conferisce alla Confederazione la competenza per regolamentare il trasporto ferroviario.
Gli articoli retti dalla LTTP corrispondono attualmente agli articoli 74, 84, 85 e 196 numero 3 Cost.
L’autorizzazione a riscuotere sul traffico pesante la tassa commisurata alle prestazioni o al consumo è disciplinata nell’articolo 85 Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera nel settore ferroviario derivano principalmente dall’Accordo del 21 giugno199931 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri). Le modifiche in materia di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria garantiscono che la Svizzera sia in grado di onorare i suoi impegni. Anche la norma sul finanziamento delle FFS, che sono interamente di proprietà della Confederazione, è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Con il progetto si modifica la LFFS allo scopo di conseguire un finanziamento duraturo delle FFS. Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura tramite il FIF si procederà a una modifica della LTTP alla cifra II.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 26b LFFS introduce una nuova disposizione in materia di sussidi. L’apporto unico di capitale versato alle FFS disciplinato in questo articolo supera di molto il valore soglia di 20 milioni di franchi per le spese uniche di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. Pertanto, l’articolo 26b capoverso 1 LFFS deve sottostare al freno alle spese. Anche i capoversi 2 e 4 dell’articolo 20 LFFS possono implicare spese uniche superiori a 20 milioni di franchi e devono perciò sottostare al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La modifica non avrà ripercussioni sulla partecipazione dei Cantoni ai costi dell’infrastruttura ferroviaria, e soltanto la Confederazione è responsabile del finanziamento delle FFS.