Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
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Il capoverso 4 prevede la possibilità, se necessario, di convertire i mutui di cui ai capoversi 1 e 2 (se non possono essere rimborsati) in capitale proprio. Occorre precisare che, per la conversione di mutui di tesoreria, il Parlamento deve prima stanziare un credito affinché i mutui possano essere trasferiti dai beni patrimoniali ai beni amministrativi. Questa norma permette al Parlamento, nel quadro del preventivo (cioè senza alcun progetto di legge aggiuntivo), di emettere decisioni in merito a uno sdebitamento delle FFS.26 Il DATEC stabilisce nel dettaglio, d’intesa con il DFF (AFF), le condizioni della conversione e conclude le convenzioni di diritto pubblico con le FFS SA.
La norma di cui al capoverso 5 corrisponde all’attuale secondo periodo dell’articolo 20 capoverso 1. Le FFS devono continuare ad avere la possibilità di ottenere finanziamenti sul mercato dei crediti o dei capitali, se ciò comporta un vantaggio economico dal punto di vista della Confederazione e delle FFS. In quanto azionista unico delle FFS SA, la Confederazione risponde di fatto di tutti i debiti delle FFS, ragion per questi finanziamenti presso terzi sono ammessi solo in casi eccezionali. In linea di massima tali finanziamenti presentano costi di finanziamento più elevati rispetto a quando la Confederazione, in quanto debitore privo di rischi, acquisisce i mezzi e li mette a disposizione delle FFS. La società sovranazionale Eurofima, fondata negli anni Cinquanta e avente sede in Svizzera, costituisce un’eccezione. Le FFS SA sono azioniste di Eurofima sin dalla fondazione di questa società e la Confederazione concede a Eurofima anche una garanzia federale per i finanziamenti delle FFS. I finanziamenti delle FFS tramite Eurofima sono pertanto ammessi.
Il capoverso 6 prevede la possibilità, intesa come un «cuscinetto finanziario», che le FFS possano finanziarsi a breve termine senza il vincolo delle disposizioni di cui al capoverso 1. Questa disposizione è necessaria per garantire la solvibilità delle FFS in qualsiasi momento, sia per far fronte agli scostamenti riscontrati nella concessione di mutui della Confederazione (cfr. n. 3.2) sia per coprire picchi di fabbisogno imprevisti. Gli anticipi rimborsabili di durata fino a un anno possono essere ottenuti dalla Tesoreria federale o previo accordo con l’AFF da terzi. I finanziamenti a breve termine fanno parte della gestione di liquidità e necessitano pertanto un determinato grado di flessibilità riguardo alla valuta e alla durata. Può dunque essere più vantaggioso procurarsi tali mezzi a breve termine mediante piattaforme elettroniche, broker o banche. Poiché, inoltre, la garanzia di Stato implicita ha una minore incidenza sulla costituzione del prezzo a causa del breve termine delle transazioni, dal punto di vista della Confederazione questi finanziamenti da parte di terzi non sono contestabili.
4.2 Disposizione transitoria della modifica della LFFS
In virtù dell’articolo 26b capoverso 1 LFFS, la Confederazione versa alle FFS un apporto unico di capitale volto a ridurre l’indebitamento netto dell’impresa. Il contributo, da intendersi quale misura immediata per un finanziamento più duraturo delle FFS, si calcola in base all’ammontare delle perdite registrate dalle FFS a seguito della pandemia di COVID-19 negli esercizi 2020–2022 nel traffico viaggiatori, ma non dovrebbe superare i 1,25 miliardi di franchi.
La Confederazione verserà l’apporto di capitale direttamente nella propria riserva da capitale. I conferimenti nella riserva legale da capitale sono contributi versati dai prestatori di capitale proprio alle loro società.27 Alle riserve legali da capitale sono dunque attribuiti tutti i contributi che non provengono da utili della propria attività imprenditoriale.
L’articolo 22 capoverso 1 LFFS rimanda in particolare al diritto della società anonima. Il rimando è dinamico, in quanto dal 2012 comprende anche il diritto contabile secondo l’articolo 957 e seguenti CO. Queste disposizioni hanno sostituito le precedenti prescrizioni fondate sul diritto della società anonima concernenti il bilancio e il conto economico. Pertanto, la contabilizzazione neutrale dell’apporto di capitale alle FFS non necessita di essere disciplinata più dettagliatamente nella LFFS.
Secondo il capoverso 2, il DFF, d’intesa con il DATEC, fissa gli oneri, le condizioni e le altre modalità inerenti all’utilizzo dell’apporto di capitale in una convenzione di diritto pubblico conclusa con le FFS SA.
Conformemente al capoverso 3 l’apporto unico di capitale è esonerato da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.28 Tale esenzione dall’obbligo fiscale e in particolare dalla tassa d’emissione,
26 Analogamente all’art. 51b cpv. 3 Lferr.
27 Art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. b in combinato disposto con gli art. 671 del Codice delle obbligazioni (CO) e 671 cpv. 1 n. 3 nCO.
28 Analogamente all’art. 62d della legge del 21.3.1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).