Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
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FFS superasse il limite stabilito per legge (ammontare al momento dell’entrata in vigore della legge). Ciò consente di garantire in qualsiasi momento la solvibilità delle FFS.
La gestione del finanziamento compete al DFF (AFF) e avviene in stretto accordo con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e le FFS. I crediti a preventivo necessari verranno quindi contabilizzati nel conto dell’AFF. In tal modo si concentrano in un’unità amministrativa i lavori della Confederazione per garantire il finanziamento delle FFS, sia con mutui di tesoreria, sia con mutui iscritti a bilancio.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica dell’articolo 20 LFFS
La proposta di modifica dell’articolo 20 LFFS differenzia e precisa le diverse possibilità di finanziamento.
Il capoverso 1 corrisponde in linea di massima alla prassi attuale di finanziamento delle FFS tramite mutui della Tesoreria federale. Questa modalità di finanziamento deve tuttavia essere limitata riguardo all’importo. In base a un contratto di diritto pubblico (i cosiddetti accordi di tesoreria), l’AFF può concedere tali mutui senza coinvolgere il Parlamento. Dal punto di vista legale essi rappresentano un investimento finanziario e sono iscritti a bilancio nei beni patrimoniali della Confederazione. Di conseguenza non sottostanno alle direttive del freno all’indebitamento. Alla fine del 2021 i crediti della Tesoreria federale nei confronti delle FFS ammontavano a 5,8 miliardi di franchi (consuntivo 2021, volume 1, pag. 173). Inoltre ora si stabilisce con chiarezza che i mutui di tesoreria vengono concessi unicamente per finanziare investimenti al di fuori del settore dell’infrastruttura beneficiario di indennità (ossia investimenti non finanziati tramite il FIF).
Gli investimenti necessari per l’ampliamento dell’offerta voluto dalla politica non potranno essere finanziati soltanto attraverso l’attività operativa delle FFS neppure nei prossimi anni, per cui le FFS dovranno continuare a indebitarsi. Pertanto a breve termine non ci si può aspettare che le FFS rimborsino (a saldo) i mutui alla Confederazione. In assenza di contromisure aumenterebbe l’esposizione al rischio della Confederazione e anche l’indebitamento (lordo) della Confederazione non contemplato dal freno all’indebitamento. Occorre contrastare questa evoluzione. Perciò in futuro la concessione di mutui di tesoreria deve essere ammessa soltanto nella misura in cui l’esposizione al rischio della Confederazione derivante dal crescente indebitamento delle FFS non superi l’ammontare dell’indebitamento al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge. In altri settori non è stato fissato alcun importo massimo per mutui di tesoreria, sono stati però fissati meccanismi volti ad assicurare il rimborso di questi mutui. È il caso del FIF, che per legge deve impiegare una parte delle sue entrate per rimborsare i mutui di tesoreria, e dell’assicurazione contro la disoccupazione, dove l’aliquota di contribuzione aumenta a partire da un determinato ammontare del debito.
Per garantire che gli investimenti delle FFS auspicati dalla politica possano essere realizzati anche dopo il raggiungimento dell’importo massimo ammesso per i mutui di tesoreria, occorre regolamentare più chiaramente la possibilità di un finanziamento delle FFS, compatibile con il freno all’indebitamento, tramite il conto della Confederazione. Il capoverso 2 stabilisce che il finanziamento delle FFS deve avvenire tramite il mutuo approvato dal Parlamento nel quadro del preventivo, finché le FFS non avranno ridotto il loro indebitamento netto riportandolo al di sotto del livello di cui al capoverso 2.
Entrambi i tipi di mutui sono rimborsabili e devono essere rimunerati alle condizioni di mercato usuali. Non sono ammessi sussidi mediante riduzione degli interessi o altre condizioni non prevalenti sul mercato, come una garanzia di rifinanziamento di fatto.
Il capoverso 3 stabilisce in che modo possono essere concessi i mutui. Per la concessione di mutui di tesoreria secondo il capoverso 1 occorre come finora una convenzione di diritto pubblico fra l’AFF e le FFS (convenzione di tesoreria). Per la concessione di mutui secondo il capoverso 1 il Consiglio federale chiederà un pertinente credito al Parlamento nel quadro del preventivo sulla base della pianificazione più aggiornata delle FFS (cfr. anche n. 3.2). L’Assemblea federale deciderà in merito alla concessione di un mutuo nel quadro del preventivo. Le condizioni concrete del mutuo saranno definite, come nel caso del mutuo di cui al capoverso 1, in una convenzione di diritto pubblico con le FFS.