Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
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compiti operativi che competono alla gestione aziendale. Il controllo da parte dell’ente proprietario fissando un limite massimo dell’indebitamento netto delle FFS continuerà a svolgersi principalmente attraverso gli obiettivi strategici del Consiglio federale.
Il rapporto fra l’indebitamento netto e l’utile d’esercizio al lordo degli ammortamenti (EBITDA) è un indicatore importante per valutare la stabilità finanziaria delle aziende. Fissando un limite massimo dell’indebitamento negli obiettivi strategici si garantisce di mantenere entro margini adeguati l’indebitamento netto rispetto alla capacità di generare liquidità mediante l’attività operativa. Conformemente agli obiettivi strategici 2019–2022, il Consiglio federale si aspetta dalle FFS che il loro indebitamento netto gravato da interessi ammonti al massimo a 6,5 volte l’EBITDA, ammettendo superamenti temporanei. Attenendosi sul lungo periodo all’obiettivo di 6,5 volte l’EBITDA, che tiene conto del quadro normativo dei trasporti pubblici in Svizzera e della situazione specifica delle FFS, la stabilità finanziaria delle FFS può essere garantita. In futuro, oltre ai mutui di tesoreria in essere e ai finanziamenti da parte di terzi saranno infatti presi in considerazione anche i mutui concessi attraverso il bilancio.
A causa delle conseguenze della crisi pandemica, nei prossimi anni le FFS non saranno in grado di rispettare le direttive sull’indebitamento netto massimo. Tuttavia, l’obiettivo prefisso consiste nell’attenersi nuovamente al requisito di 6,5 volte l’EBITDA al più tardi entro il 2030. Fino ad allora, a partire dal prossimo periodo programmatico (2023–2026) sarà definito un piano di abbattimento del debito.
3.1.2 Garantire la liquidità e le riserve del FIF
Nel sistema ferroviario svizzero le imprese di trasporto sia di viaggiatori che di merci pagano ai gestori dell’infrastruttura un compenso per l’utilizzazione delle tracce, il cosiddetto prezzo di traccia. In linea di massima questo prezzo si basa sui costi marginali per l’utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. Nel settore del trasporto di viaggiatori, a questo si aggiunge un elemento che dipende dalla cifra d’affari, il cosiddetto contributo di copertura. Nella concessione per il traffico a lunga distanza delle FFS, l’UFT ha stabilito che per il periodo 2018–2029 tale contributo dovesse essere del 21 per cento per la rete Intercity e del 2,5 per cento (rete di base). Poiché la domanda e le cifre d’affari nel settore del traffico a lunga distanza stanno seguendo un andamento diverso da quello ipotizzato prima della pandemia, mantenendo invariate le percentuali del contributo di copertura nei prossimi anni le FFS registrerebbero delle perdite. La riduzione dei prezzi di traccia (attualmente in esame presso l’UFT), ritenuta necessaria per garantire un esercizio economicamente sostenibile del traffico a lunga distanza, nel periodo 2023–2029 determinerà, per quanto concerne l’infrastruttura, delle perdite di ricavi dell’ordine di circa 1,7 miliardi di franchi. I minori ricavi fanno aumentare i costi non coperti a carico dei gestori dell’infrastruttura che, a loro volta, devono essere compensati con maggiori contributi d’esercizio provenienti dal FIF.
Con l’obiettivo di garantire un livello adeguato delle riserve del FIF, il Consiglio federale propone di adeguare le disposizioni della LTTP. Nel concreto, l’articolo 19 LTTP deve stabilire esplicitamente che i due terzi dei proventi netti della TTPCP a disposizione della Confederazione vengano in linea di principio conferiti integralmente al FIF. Tuttavia, finché il FIF dispone di una riserva adeguata (almeno 300 mio. fr.) la quota della Confederazione proveniente dalla TTPCP deve essere impiegata anche per compensare i costi scoperti correlati al traffico stradale.
I conferimenti nel FIF sono stabiliti nella Costituzione federale. Nel breve termine quindi il margine di manovra relativo all’ammontare dei conferimenti è limitato. Dal 2020 questo ammontare è esaurito, in quanto nel fondo vengono integralmente conferiti i due terzi del prodotto netto della TTPCP (art. 87a cpv. 2 lett. a Cost.).
Dalla figura 2 relativa all’attuale pianificazione finanziaria a lungo termine del FIF si evince chiaramente che la liquidità del fondo è garantita a lungo termine grazie al conferimento massimo dalla TTPCP e che sono disponibili fondi sufficienti per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Anche il rimborso dell’anticipo del FIF è garantito e si concluderà entro il 2031.