Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine

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unico di capitale. La riduzione del prezzo di traccia a favore delle FFS e a carico del FIF viene compensata attraverso il versamento integrale della quota della Confederazione proveniente dalla TTPCP nel FIF. Complessivamente le FFS riceveranno contributi supplementari per circa 3 miliardi di franchi, che dovrebbero permettere loro, entro il 2030, di riportare l’indebitamento netto al di sotto dell’obiettivo stabilito dal Consiglio federale.

Figura 3 Rappresentazione grafica delle misure previste

3.2 Attuazione

Le domande da porsi sull’attuazione riguardano in particolare l’esecuzione dell’apporto di capitale sotto il profilo tecnico-finanziario (art. 26b AP-LFFS) e il futuro finanziamento delle FFS tramite il bilancio federale (modifica dell’art. 20 LFFS). Anche se i mutui iscritti nel bilancio federale devono essere concessi non prima dei 3–5 anni dall’entrata in vigore della modifica di legge (ossia verso la fine dell’odierno decennio), occorre chiarire come è possibile tenere adeguatamente conto del fabbisogno di finanziamento dell’impresa, che presenta fluttuazioni ogni anno, nell’ambito della pianificazione finanziaria della Confederazione. Al fine di evitare squilibri indesiderati in sede di bilancio, i crediti in questione dovrebbero rimanere stabili sul medio periodo.

In una prima fase le FFS, in virtù dell’articolo 26b AP-LFFS, riceveranno un apporto di capitale pari all’ammontare delle perdite subite negli esercizi 2022–2022 nel traffico a lunga distanza. Le FFS impiegano i mezzi confluiti per ridurre l’indebitamento netto. In primo luogo dovranno essere rimborsati i mutui in essere della Tesoreria federale. Grazie al ridotto indebitamento netto, le FFS beneficiano di un margine di manovra finanziario perché, in virtù dell’articolo 20 AP-LFFS, nei prossimi anni potranno continuare a finanziarsi mediante i mutui di tesoreria. La questione del finanziamento tramite il bilancio federale si ripresenterà solo se l’indebitamento netto dovesse di nuovo aumentare fino al livello raggiunto al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge. Ciò, semmai, potrebbe accadere al più presto nei 3–5 anni successivi all’entrata in vigore della modifica di legge.

Eventuali finanziamenti futuri tramite il bilancio federale devono essere rimborsati in via prioritaria, sempre che vi siano sufficienti mezzi liquidi, ovvero prima dei mutui di tesoreria in essere o di finanziamenti di terzi. Questo modo di procedere consente di semplificare il controllo. Occorre evitare la presenza simultanea di capacità di finanziamento da parte della Tesoreria federale e nel bilancio.

Se risultasse che le FFS necessitano di mutui dal bilancio federale, il Consiglio federale pianificherà i relativi crediti a preventivo. Gli importi devono essere pianificati in modo tale da soddisfare sia le esigenze delle FFS (coprire in tempi rapidi il fabbisogno di finanziamento), sia quelle della Confederazione (livellare i crediti). La pianificazione finanziaria sul medio termine delle FFS funge da base di calcolo. Per compensare le fluttuazioni del fabbisogno di finanziamento fra i singoli anni nonché costituire un «cuscinetto finanziario», le FFS devono essere in grado di ottenere dalla Tesoreria federale o previo accordo con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) da terzi, anticipi rimborsabili di durata fino a un anno e dell’ammontare massimo di 1 miliardo di franchi. Questi anticipi confluiscono nel calcolo dell’indebitamento netto e possono essere concessi dalla Tesoreria federale anche se l’indebitamento netto delle