Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/83: Modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS): finanziamento duraturo delle FFS · 19 pagine
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politiche. Ma anche la ridefinizione delle priorità nell’ambito degli investimenti immobiliari, annunciata dalle FFS alla fine del 2020, ha innescato una serie di dibattiti politici che alla fine hanno costretto il consiglio d’amministrazione delle FFS a riconsiderare la propria decisione. Malgrado la difficile situazione finanziaria delle FFS, i progetti, che porteranno chiaramente anche a una valorizzazione delle aree circostanti le stazioni, devono ora essere in gran parte realizzati. Nei prossimi anni, le entrate e gli utili che sarebbero indispensabili per finanziare il materiale rotabile necessario all’ampliamento dell’offerta saranno inferiori alle previsioni formulate prima della pandemia. È infatti probabile che a lungo termine la domanda di trasporto pubblico risentirà delle nuove abitudini lavorative, in particolare da parte dei pendolari (ad es. lavoro a domicilio).
Per rafforzare le FFS, entro il 2030 il Consiglio federale intende riportare l’indebitamento netto gravato da interessi delle FFS entro il limite fissato negli obiettivi strategici (6,5 volte l’EBITDA). Nel 2020 l’indice di copertura dell’indebitamento è stato di 21,6 volte l’EBITDA e nel 2021 di 13,7 volte l’EBITDA. Malgrado le misure adottate per migliorare l’EBITDA e per quanto si possa prevedere di riuscire, grazie a queste, a raggiungere l’obiettivo di 6,5 entro il 2030, nei prossimi anni l’indebitamento netto in termini assoluti delle FFS continuerà ad aumentare. Inoltre, i finanziamenti necessari devono essere coperti prevalentemente dalla Confederazione. Fino a quel momento il finanziamento da parte della Confederazione avviene sotto forma di mutui di tesoreria (si veda Figura 1). Questi mutui non sono concessi attingendo al bilancio federale, e questo spiega perché non sono soggetti alle direttive del freno all’indebitamento. Il fabbisogno di finanziamento deriva in parte dalla necessità di investire in materiale rotabile aggiuntivo e in oggetti necessari per l’esercizio (ad es. officine e impianti di manutenzione). In fin dei conti, questi investimenti sono direttamente connessi con i piani di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. A seguito dell’ampliamento dell’infrastruttura e dell’offerta approvato dal Parlamento, sul piano politico ci si attende che il consiglio d’amministrazione delle FFS decida di effettuare investimenti nel materiale rotabile, anche se questi non sono giustificabili sotto il profilo economico6. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire in che misura le FFS possano continuare a essere finanziate con mutui di tesoreria e a partire da quale livello di indebitamento i mutui debbano essere concessi attingendo al bilancio federale e assoggettati di conseguenza alle direttive del freno all’indebitamento. Per questo motivo il Consiglio federale propone una modifica della legge federale del 20 marzo 19987 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) al fine di disciplinare in maniera chiara le condizioni per la concessione dei mutui di tesoreria e dei mutui della Confederazione, nonché per la loro conversione in capitale proprio (cfr.
n. 3).
1.1.3 Finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria mediante il FIF
Il FIF finanzia la manutenzione, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Grazie alla sua creazione, dal 2016 i mezzi finanziari disponibili per l’infrastruttura ferroviaria sono aumentati in maniera considerevole. Il funzionamento e i processi del FIF sono definiti nella legge del 21 giugno 20138 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF).
Il finanziamento dell’esercizio e della manutenzione («esercizio»), del rinnovo e della modernizzazione («mantenimento della qualità») nonché dell’ulteriore ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria avviene esclusivamente mediante il FIF. Alla fine del 2015 il FIF ha ripreso anche i debiti (anticipo cumulato) del Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP). Alla rimunerazione e all’estinzione completa dei debiti FTP sono destinati il 50 per cento dei conferimenti a destinazione vincolata della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e le entrate dell’imposta sugli oli minerali assegnate al FIF (art. 11 LFIF). Il FIF tuttavia non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo. Poiché con la legge federale del 25 settembre 20209 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 la costituzione di una riserva adeguata del Fondo è stata sospesa, è necessario costituirne una solo a partire dal 2022 per far fronte alle oscillazioni dei conferimenti (art. 7 LFIF). Per il finanziamento dei suoi compiti, al FIF
6Negli investimenti per il traffico regionale di viaggiatori, la redditività si raggiunge attraverso la compensazione delle spese di ammortamento e dei costi del capitale di terzi nell’ambito delle ordinazioni.
7 RS 742.31
8 RS 742.140
9 RU 2020 3825