Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
scambio di informazioni devono ancora essere concordati con la Francia. Questi adeguamenti devono essere concepiti in modo da essere il più possibile efficienti e rispettosi delle risorse.
Inoltre, il progetto crea la base legale necessaria per l’imposizione dei giorni di lavoro prestati a domicilio negli Stati che non hanno stipulato CDI. Ciò può comportare un aumento marginale delle entrate. Sulla base dei dati disponibili non è possibile effettuare stime.
5.2 Ripercussioni per l’economia
Le norme fiscali in materia di lavoro a domicilio, come quelle attualmente parafate con la Francia a livello contrattuale, tendono a rendere più semplice per le imprese svizzere l’assunzione di lavoratori dai Paesi confinanti. Questo consente di offrire condizioni di lavoro più flessibili ai lavoratori altamente qualificati che risiedono oltre il confine svizzero. Con il presente adeguamento legislativo, gli sviluppi in materia di lavoro a domicilio in ambito internazionale si riflettono anche nel diritto svizzero. Questo permette di creare certezza del diritto sia per i lavoratori e i datori di lavoro interessati che per le autorità fiscali. Un aspetto essenziale di tale certezza consiste in particolare nel fatto che la Confederazione e i Cantoni possono continuare ad applicare le modalità di imposizione esistenti in questo settore. Rispetto allo status quo, il progetto dovrebbe pertanto avere ripercussioni economiche limitate.
Si può presupporre che l’attuazione dell’Accordo aggiuntivo comporti oneri supplementari (obblighi di rilasciare attestazioni) da parte delle autorità fiscali e dei datori di lavoro. Secondo le informazioni fornite dall’amministrazione fiscale del Cantone di Ginevra, ciò riguarda potenzialmente più di 7000 datori di lavoro.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto dell’atto mantello si fonda sull’articolo 127 capoversi 1 e 2 Cost. (principi dell’imposizione fiscale). Esso è compatibile con la Costituzione federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche della LIFD e della LAID sono compatibili con gli impegni di diritto internazionale della Svizzera. La nuova norma generale (art. 5 cpv. 1 lett. abis LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. abis LAID) può avere ripercussioni concrete solo se alla Svizzera viene attribuito il diritto d’imposizione per il lavoro a domicilio svolto all’estero nel quadro di un trattato internazionale. Un primo passo essenziale in questa direzione è stato compiuto con la Francia.