Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
3.2 Attuazione
La norma generale (art. 5 cpv. 1 lett. abis LIFD e art. 4 lett. abis LAID) non richiede di per sé alcuna disposizione di esecuzione. L’obbligo di rilasciare attestazioni associato al lavoro a domicilio svolto all’estero richiede ulteriori precisazioni nell’esecuzione.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sull’imposta federale diretta
Art. 5 cpv. 1 lett. a, abis e f
Lett. a
L’attuale norma non indica se si tratti solo di attività lucrativa dipendente o anche di attività lucrativa indipendente. Occorre precisare in questo senso che la norma riguarda esplicitamente entrambe le attività. Tra coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente rientrano in particolare artisti, sportivi e conferenzieri, il cui assoggettamento all’imposta alla fonte è attualmente disciplinato unicamente dall’articolo 92 LIFD. Con la precisazione apportata, questa disposizione comprende tutte le forme di attività lucrativa fisicamente esercitata in Svizzera. Rispetto al diritto vigente non ci sono cambiamenti sostanziali nel risultato, il campo di applicazione rimane lo stesso. Mentre l’articolo 4 capoverso 1 presuppone imperativamente l’esistenza di impianti o stabilimenti fissi in Svizzera per l’imposizione di un’attività imprenditoriale nel nostro Paese, il presente articolo non richiede impianti o stabilimenti fissi in Svizzera per l’imposizione basata su un’attività lucrativa indipendente (in particolare artisti e sportivi).
Lett. abis
Questa nuova disposizione garantisce che il lavoro imponibile nel nostro Paese possa essere svolto anche al di fuori della Svizzera, a condizione che si tratti di un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera.
Il concetto di amministrazione effettiva tiene conto del fatto che in Svizzera esiste un fattore di collegamento alternativo per l’appartenenza personale delle persone giuridiche. L’amministrazione effettiva si trova generalmente nel punto nevralgico della direzione. Pertanto, secondo la recente giurisprudenza, l’amministrazione effettiva coincide con il luogo in cui ha concretamente sede la direzione.
Allo stesso tempo, la nuova disposizione copre il disciplinamento, attualmente previsto dall’articolo 5 capoverso 1 lettera f LIFD, del reddito da attività lucrativa di dipendenti che esercitano la propria attività nel traffico internazionale a bordo di una nave o un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Questa norma speciale può quindi essere abrogata. Dalla disposizione attuale viene ripresa solo l’esenzione dall’imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa dei marittimi a bordo di navi d’alto mare impiegate da datori di lavoro con sede, amministrazione