Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, per cui le navi d’alto mare interessate devono navigare sotto bandiera svizzera. Ciò è sostanzialmente in linea con la prassi attuale.23 Un’altra condizione per l’esenzione è che il datore di lavoro debba gestire direttamente l’imbarcazione. Sono quindi escluse dall’esenzione le persone impiegate da agenzie che prestano servizio presso esercenti di imbarcazioni e non dispongono di proprie navi d’alto mare.
Lett. f
Questa disposizione può essere abrogata poiché il suo contenuto è ora ripreso dalla lettera abis.
Art. 91 cpv. 1 e 2
Cpv. 1
Nella parte quarta della LIFD relativa all’imposizione alla fonte si precisa che il reddito da lavoro assoggettato all’imposta in Svizzera può essere percepito anche al di fuori della Svizzera, a condizione che il datore di lavoro abbia sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera. Allo stesso tempo, la nuova disposizione copre la regolamentazione dei redditi da attività lucrativa dei dipendenti che operano nel traffico internazionale a bordo di una nave o un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.
Come iperonimo generale, vi si fa riferimento come ai lavoratori domiciliati all’estero in modo analogo a quanto disposto dall’articolo 35 capoverso 1 lettera a LAID. La vigente suddivisione (i frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero) non è più valida. La nuova formulazione semplifica il riferimento alla residenza ai sensi delle CDI, che non prevedono in particolare i termini «dimoranti settimanali» e «dimoranti di breve durata». Questo non ha conseguenze materiali.
Cpv. 2
Dalla disposizione attuale viene ripresa l’esclusione dall’imposta alla fonte del reddito da attività lucrativa dei marittimi a bordo di navi d’alto mare gestite da datori di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, per cui le navi d’alto mare interessate devono navigare sotto bandiera svizzera. L’esclusione esplicita dell’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a è ora integrata dal punto di vista della tecnica legislativa nel capoverso 2 rispetto al vigente capoverso 1.
23 www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-ifd/lettere-circolari.html > Lettera circolare n. 202 (disponibile solo in tedesco e francese): Merkblätter für die Quellenbesteuerung und Übersichten über die Doppelbesteuerungsabkommen > Quellenbesteuerung von Arbeitnehmern bei internationalen Transporten. Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen > nota a piè di pagina 2 del paragrafo dedicato alla panoramica delle CDI concernente gli equipaggi delle navi d’alto mare.