Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
principio rimanevano assoggettati all’imposta nello Stato in cui era situato il luogo di lavoro, anche se avevano lavorato da casa a causa di restrizioni di politica sanitaria (principio dell’«imposizione previgente»). Gli accordi amichevoli negoziati dalla Svizzera con Germania, Francia, Italia e Liechtenstein hanno quindi permesso in un certo senso di «congelare» le basi di calcolo dell’imposta dei singoli Stati ed erano parte di un approccio pragmatico adottato in un’ottica temporanea, garantendo in questo modo la certezza del diritto.
Questa soluzione si fondava su una raccomandazione della Segreteria dell’OCSE del 3 aprile 20208. In particolare, al suo interno si affermava inoltre che la situazione straordinaria non avrebbe dovuto portare a un numero molto elevato di soluzioni fiscalmente inadeguate e molto onerose dal punto di vista amministrativo. Le condizioni quadro descritte erano inizialmente valide fino al 31 dicembre 2020. A causa della nuova ondata di coronavirus e della conseguente limitazione della mobilità, in una lettera informativa del 23 dicembre 2020 è stato confermato il proseguimento di tale prassi con quei Paesi confinanti con i quali la Svizzera era riuscita a stipulare accordi amichevoli dalla primavera del 2020.
I suddetti accordi sono stati revocati in seguito all’abolizione delle disposizioni derogatorie in materia di COVID-19 e alla conseguente eliminazione delle restrizioni alla mobilità con il Liechtenstein dal 1° aprile 2022 e con la Germania dal 1° luglio 2022. Quello con la Francia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 con l’obiettivo di trovare una soluzione a lungo termine per il lavoro a domicilio svolto all’estero in entrambi i Paesi che semplifichi tali situazioni dal punto di vista fiscale. Nell’ambito di un accordo tra le competenti autorità svizzere e francesi, il 22 dicembre 2022 sono state concordate regole di imposizione in materia di lavoro a domicilio nel rispettivo Stato di residenza (per i dettagli dell’Accordo aggiuntivo alla CDI-F parafato, cfr.
n. 2.2). Per quanto riguarda l’Italia, l’accordo amichevole è scaduto con effetto dal 1° febbraio 2023. Il 20 aprile 2023 la Svizzera e l’Italia hanno convenuto di stipulare un accordo amichevole corrispondente a un regime transitorio da applicare dal 1° febbraio al 30 giugno 2023 all’imposizione del lavoro a domicilio per i lavoratori frontalieri ai sensi dell’accordo del 1974.9
1.5 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202011 sul programma di legislatura 2019–2023.
8 read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariatanalysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis%20
9 www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/comunicati-stampa/medienmitteilungen.msg-id-94457.html
10 FF 2020 1565
11 FF 2020 7365