Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
sua attività lucrativa. Di conseguenza, l’assoggettamento all’imposta sussiste solo se si è fisicamente presenti in Svizzera. Il caso in questione riguardava un cittadino tedesco che esercitava un’attività lucrativa dipendente dal Qatar per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera.5
La prospettiva del Tribunale federale è in linea con l’articolo 15 capoverso 1 del Modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Modello OCSE)6, che presuppone anch’esso una presenza fisica per far valere il diritto d’imposizione da parte dello Stato in cui ha sede il luogo di lavoro.
Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, è lecito chiedersi se l’attuale base legale nazionale sia sufficiente per assoggettare all’imposta il reddito da attività lucrativa esercitata a domicilio senza presenza fisica in Svizzera. Non si può escludere che il Tribunale federale si pronunci in modo diverso rispetto al passato in presenza di accordi internazionali come quello concluso con la Francia, ai sensi di un’interpretazione del diritto federale conforme all’accordo internazionale. Tuttavia, i presenti adeguamenti legislativi mirano a creare certezza del diritto fin dall’inizio: l’obiettivo principale è quello di estendere il diritto d’imposizione previsto dalla LIFD e dalla LAID in modo tale da garantire l’imposizione alla fonte del reddito da lavoro dei lavoratori domiciliati all’estero anche senza presenza fisica in Svizzera e da poter tassare, in linea di principio, le attività svolte nello Stato di domicilio (in particolare lavoro a domicilio).
1.3 Scorporo dei giorni di lavoro prestati all’estero
Come già detto, in base al contesto internazionale, il principio del luogo di lavoro è generalmente determinante per l’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa di persone domiciliate all’estero. La prassi fiscale vigente prevede che perle persone assoggettate all’imposta alla fonte non residenti in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa dipendente presso un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, il debitore della prestazione imponibile possa scorporare i giorni di lavoro prestati all’estero. Devono essere scorporati soltanto i giorni in cui l’attività è stata effettivamente esercitata al di fuori della Svizzera. I giorni di assenza retribuiti, nei quali non vengono fornite prestazioni lavorative (in particolare giorni di vacanza o di malattia), non sono oggetto dello scorporo. Se nel calcolo della ritenuta d’imposta alla fonte il datore di lavoro non tiene conto dei giorni di lavoro prestati all’estero o se il lavoratore contesta il numero dei giorni di lavoro prestati all’estero scorporati, quest’ultimo ha la facoltà di richiedere all’autorità fiscale competente, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, un ricalcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore.7
Le conseguenze finanziarie e amministrative che possono derivare dallo scorporo si evincono dall’esperienza del Cantone di San Gallo. Durante la pandemia di COVID-
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6 www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017- full-version_g2g972ee-en
7 www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-ifd/circolari.html > Circolare n. 45: Imposizione alla fonte dei lavoratori > n. 6.7 e 7.5.1