Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/14: Legge federale sull’imposizione del lavoro mobile nei rapporti internazionali · 23 pagine
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Imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale
Art. 45 lett. f
Questa nuova disposizione è identica nel contenuto alla norma della LIFD (art. 129 cpv. 1 lett. e LIFD).
Disposizioni finali
Conformemente al capoverso 2, il presente avamprogetto lascia alla discrezionalità del Consiglio federale l’entrata in vigore. Se l’Accordo aggiuntivo alla CDI-F potrà entrare in vigore il 1° gennaio 2025, il Consiglio federale farà in modo che anche le modifiche del diritto nazionale entrino in vigore il 1° gennaio 2025.
La clausola generale sull’adeguamento delle legislazioni cantonali (art. 72 cpv. 1 LAID) prevede che la Confederazione tenga conto dei Cantoni nel determinare la data di entrata in vigore. Poiché di norma accorda loro un termine di almeno due anni per l’adeguamento della loro legislazione, si può prevedere in via eccezionale anche un termine più breve.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto ha ripercussioni principalmente sul gettito fiscale dei lavoratori frontalieri provenienti dalla Francia.
In base alle normali disposizioni della CDI-F, che sarebbero applicabili senza la soluzione concordata e che attribuiscono il diritto d’imposizione dei salari allo Stato in cui viene svolto fisicamente il lavoro a domicilio, la riduzione delle entrate fiscali svizzere è stimata nell’ordine di qualche centinaia di milioni all’anno. Nel caso del lavoro a domicilio svolto fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, la soluzione negoziata attribuisce allo Stato in cui risiede il datore di lavoro il diritto di tassare le retribuzioni per il lavoro a domicilio nello Stato di residenza del lavoratore. Rispetto alle normali disposizioni della CDI-F, la nuova soluzione consente alla Svizzera di tassare le retribuzioni per il lavoro a domicilio svolto in Francia e di trattenere il 60 per cento delle imposte corrispondenti. La nuova soluzione per l’imposizione del lavoro a domicilio svolto all’estero tutela quindi le entrate fiscali svizzere rispetto all’applicazione delle normali disposizioni della CDI-F. Se la percentuale del lavoro a domicilio supera il 40 per cento del tempo di lavoro annuale, i salari vengono tassati nel Paese di residenza del lavoratore. Le stime delle ripercussioni finanziarie saranno verificate nel quadro del messaggio del Consiglio federale sull’Accordo aggiuntivo (4° trimestre 2023) e, se possibile, specificate.
Si prevede che l’attuazione dell’Accordo aggiuntivo comporti un aumento degli oneri finanziari e in termini di personale per l’AFC e le amministrazioni fiscali cantonali. Questo incremento è legato in particolare allo scambio di informazioni previsto. L’AFC si preparerà tempestivamente alle nuove condizioni quadro e adotterà i necessari provvedimenti (introduzione di processi, cambiamenti organizzativi, adeguamenti informatici o creazione di un’infrastruttura IT ecc.). I dettagli tecnici dello